domenica 11 febbraio 2018

Maggiorazione Tasi 2018, quando il Comune non può applicarla


Notizie immobiliari|condominioweb (collaboratore di idealista news)

Come illustrano i nostri collaboratori di condominioweb, il Comune perde la facoltà di dare applicazione alla maggiorazione Tasi se non rispetta i termini di adozione e pubblicazione della delibera. Ma vediamo tutto bene nei dettagli.

La maggiorazione "straordinaria": le condizioni d'efficacia. Prima di affrontare il caso di specie, ricostruiamo rapidamente il quadro normativo di riferimento. Con la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296,art. 1, comma 169) si è innanzitutto stabilito che «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

La regola da ultimo riferita ha però subito una deroga espressa, generando una situazione non sempre chiarissima: la legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha disposto all'art. 1, comma 26, che «Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015».

Tuttavia, ai Comuni si è consentito di mantenere, per l'anno 2016, la maggiorazione dello 0,8‰, prevista dalla legge per gli anni 2014 e 2015, a condizione che l'avessero stabilita per tale ultimo anno con riferimento alle fattispecie non esenti dalla TASI dal 2016 [ossia altri immobili diversi dall'abitazione principale] e fosse stata adottata un'espressa delibera confermativa del Consiglio comunale entro il 30 aprile, data ultima per l'approvazione dei bilanci preventivi 2016: «Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015»(art.1, comma 28, l. n. 208/2015).

Al riguardo, si rammenta che la maggiorazione Tasi era stata inizialmente prevista per il solo anno 2014 ed eccezionalmente riconfermata per il 2015; nel 2016, come indicato, si è permesso ai Comuni di mantenere la maggiorazione TASI per i soli immobili non esenti e con espressa delibera comunale.

La possibilità di applicare la maggiorazione è stata estesa anche per il 2017: stante la proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017, il ricorso alla facoltà di variazione in aumento delle aliquote dell'IMU e della TASI dopo il 31 marzo 2017 ed entro il 31 luglio 2017 è circoscritto al caso in cui il Comune aumenti le aliquote rispetto a quelle vigenti nell'anno 2016 (ma non - si ribadisce - rispetto a quelle vigenti nell'anno 2015), nonché al caso in cui il Comune, trovandosi in situazione di predissesto ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, abbia disposto l'aumento delle aliquote in deroga al blocco. (Si evidenzia che la conferma di questo prelievo, istituito temporaneamente dal 2014, consente ad un gran numero di Comuni il mantenimento dei livelli di gettito preesistenti all'istituzione della TASI.)

Specificamente, l'operatività della maggiorazione per il 2017 è subordinata alle seguenti condizioni:

  • adozione della delibera comunale entro il 31 marzo 2017;
  • pubblicazione della delibera di approvazione sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017;
  • misura dell'aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non superiore rispetto a quella applicabile nell'anno 2015.

Pertanto, sia nel caso in cui si riscontri che la delibera sia stata approvata dal Comune oltre il termine del 31 marzo 2017, sia nell'ipotesi in cui manchi una delibera dell'IMU e della TASI pubblicata per l'anno 2017, oppure la delibera sia stata pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2017, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell'anno 2016: la pubblicazione delle delibere sul sito indicato entro il 28 ottobre di ciascun anno costituisce condizione affinché le stesse acquistino efficacia per l'anno di riferimento.

Qualora poi emerga che la delibera pubblicata per l'anno 2017 stabilisca, per una o più fattispecie, un aumento delle aliquote dell'IMU o della TASI rispetto all'anno 2015, tale aumento è inefficace ai sensi del citato art. 1, comma 26, l. n. 208/2015, con la conseguenza che il versamento deve essere effettuato sulla base dell'aliquota deliberata nell'anno 2016, eccetto il caso in cui essa costituisca a sua volta un aumento rispetto all'anno 2015.

La legge di bilancio 2017 ha infatti modificato il comma 28 dell'art. 1 aggiungendo il seguente periodo: «Per l'anno2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuarea mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

Il casoL'intreccio di norme ha reso la fattispecie, sul piano procedurale, piuttosto complessa, generando condotte non sempre regolari, come nel caso di specie. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha infatti proposto ricorso, al fine di ottenerne l'annullamento,contro le deliberazioni del Commissario Straordinario del Comune di Frascati n. 4 del 17 ottobre 2016, di salvaguardia degli equilibri di bilancioper l'esercizio finanziario 2016, e n. 13 del 31 marzo 2017, di determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, trasmessegli mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale il 19 luglio 2017.

Il Ministero ha specificato dedotto la violazione del citato art. 1 comma 28 della l.n. 208/2015, che, come indicato, disciplina l'applicazione in via straordinaria della maggiorazione dellaTASI di cui all'art. 1, comma 677, terzo periodo, della l.n. 147/2013 per gli anni 2016 e2017.

Come ricorda il giudice nella sentenza in commento, l'articolo in questione consenteai Comuni di applicare, successivamente al2015, la maggiorazione della TASI a due condizioni:

  • per l'anno 2016, a condizione che la maggiorazione sia stata applicata nell'anno 2015 ed espressamente confermata per l'anno2016 con apposita deliberazione consiliare;
  • per l'anno 2017, a condizione che la maggiorazione sia stata applicata nel 2015 ed espressamente confermata con deliberazione consiliare sia nel 2016 che nel 2017.

    Occorre tenere ben presente questo aspetto: ai sensi del comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, qualora nell'anno 2015 fosse stata prevista dal comune la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nell'anno 2017 solo se espressamente confermata nell'anno 2016.

Pertanto, ai fini dell' applicazione delle aliquote sin dal 1° gennaio dell'anno di imposta di riferimento, l'iter di approvazione delle relative delibere deve avvenire secondo il meccanismo delineatodall'art. 1, comma 169, della l.n. 296/2006, entro il termine per l'adozione del bilancio di previsione: esso, si rammenta, coincide di norma con il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, sebbene esso venga generalmente differito ad una datasuccessiva con disposizione normativa o con decreto del Ministro dell'Interno.

Nell'ipotesi poi di ripristino degli equilibri finanziari, il termine è il 31 luglio di ogni anno.

Inoltre - chiarisce il T.A.R. -,l'efficacia delle deliberazioni dei Comuni di determinazione delle aliquote TASI decorre,a norma dell'art. 1, comma 688, della l.n. 147/2013,dalla data di pubblicazione nelsito www.finanze.it., che (sempre in base a tale disposizione) deve avvenireentro il 28 ottobre(con trasmissione da partedei Comuni al MEF esclusivamente in via telematica, mediante il Portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre).Solo rispettando le condizioni e i termini indicati, le aliquote acquistano efficacia nell'anno in corso.

Nella fattispecie in esame, la delibera del Commissario che confermava, per il 2016, la maggiorazione dello 0,8 per mille, applicata alle stesse fattispecie imponibili del 2015, era stata approvata il 7 ottobre 2016 - oltre quindi il termine del 31 luglio 2016 - e non era stata pubblicata entro il 28 ottobre 2016: di entrambi i termini la costante giurisprudenza ha sancito la perentorietà (tra le tante, il T.A.R. segnala in motivazione Cons. St. Sez. IV, 7.10.2016 n.4434 e Sez. V, 17.07.2014 n. 3808).

Inoltre, sebbene la delibera di adozione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 sia poi intervenuta nei termini - 31 marzo 2017 -, il Comune non potrà dare applicazione all'applicazione dello 0,8 per mille, sebbene prevista nel 2015.

In definitiva, il Comune aveva disposto la maggiorazione straordinaria nel 2015, ma nel 2016 non vi aveva dato conferma entro i termini imposti; l'inoperatività dell'aumento dell'aliquota con riferimento al 2016 esclude, a cascata, che il Comune vi possa dare attuazione nel 2017.

Come si è infatti ricordato, nel 2016 e nel 2017 i Comuni avrebbero potuto mantenere la stessa maggiorazione disposta nel 2015, a patto che la medesima fosse stata espressamente confermata, con delibera comunale, per l'anno 2016 e, successivamente, nel 2017: nel caso di specie, l'inefficacia dell'adozione nel 2016 si è estesa, per derivazione, al 2017, poiché "La tardiva approvazione e pubblicazione della deliberazione relativa alla maggiorazione della TASI per l'anno 2016 comportano, nel complesso sistema delineato, non la conservazione del livello impositivo precedente, ma, nella particolare ipotesi in questione (della cd.maggiorazione straordinaria), l'inapplicabilità per tale anno della maggiorazione stessa, ancorché prevista nel 2015, e la definitiva perdita per il Comune della facoltà di disporne l'applicazione nel successivo anno d'imposta 2017".