mercoledì 1 febbraio 2017

Unioni civili, come funziona la condivisione della casa: dal contratto all’intervento del notaio

 

Lo scorso 14 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato gli ultimi tre decreti attuativi della Legge Cirinnà, completando così il percorso normativo delle unioni civili. Un provvedimento che di fatto ha regolato le convivenze. Vediamo dunque come è disciplinata la condivisione della casa.

Come ricordato dal Sole 24 Ore, la legge disciplina i rapporti tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Ci sono diversi gradi di tutela della coppia.

La semplice convivenza non necessita di una formalizzazione anagrafica, per avere rilevanza giuridica però deve risultare da un certificato di stato di famiglia. In questo modo i conviventi acquisiscono alcuni diritti, tra cui gli alimenti in caso di fine rapporto e il diritto di abitazione per almeno due anni sulla casa di proprietà del convivente o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

Un contratto di convivenza è un contratto liberamente redatto tra le parti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto non è ammesso tra persone ancora vincolate da un precedente matrimonio. Per assicurare l'opponibilità a terzi, il professionista che autentica e riceve l’atto deve, entro 10 giorni, trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi, per l’iscrizione all’anagrafe.

Per quanto riguarda i contenuti del contratto, secondo il comma 53 dell’articolo 1 della legge Cirinnà, il contratto può riportare l’indicazione della residenza, le modalità di contribuzione alla vita in comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni. Può essere inoltre modificato in qualsiasi momento e disciplinare anche le ipotesi di rottura del rapporto.

L’intervento del notaio è necessario se sono previsti trasferimenti di diritti immobiliari, così come di beni mobili registrati o quote societarie.

Quando si tratta di diritti ereditari sull’immobile bisogna ricordare che tra i componenti di una convivenza di fatto, che sia o meno registrata o disciplinata con contratto di convivenza, non nasce alcun diritto successorio, a meno che non vi sia testamento che rispetti la quota disponibile degli “eredi legittimari”.

Gli eventuali atti che pregiudicano i diritti degli “eredi necessari” non sono però invalidi o inefficaci, ma restano valevoli fino a quando i legittimari intervengano in giudizio con la cosiddetta “azione di riduzione” (delle donazioni o delle disposizioni testamentarie lesive dalla propria quota). Azione giudiziaria che si prescrive in dieci anni. Le unioni civili godono invece degli stessi diritti e doveri del matrimonio.