mercoledì 8 aprile 2015

Lavori in bagno e in cucina: sono detraibili? La risposta del commercialista

 

Tra gli interventi più frequenti nelle case non nuove, si annoverano soprattutto quelli in bagni e cucine, che maggiormente necessitano di essere rinnovati. Si rifanno le piastrelle oltre che gli impianti, si sostituiscono i mobili o i sanitari. Quindi sono numerose le domande che i nostri lettori ci rivolgono su questi argomenti. Ancora una volta, in materia di detrazioni fiscali risponde il nostro esperto Carlo Tagini, commercialista, Studio Associato Cerati Tagini, Milano, tagini@marfal.it

Domanda di Denis: Vorrei rifare gli impianti idrosanitari e di riscaldamento, cambiare i sanitari e le piastrelle del bagno, cambiare i tubi del gas, e rinnovare la cucina (piastrelle, impianti di scarico e acqua). Il mio Comune dice che sono opere di manutenzione ordinaria senza obbligo di comunicazione. Però leggendo la guida dell’Agenzie Entrate alla voce “Sostituzione di impianti e apparecchiature Sanitarie e realizzazione e miglioramento dei servizi igienici” sono inserite nelle Manutenzioni Straordinarie quindi detraibili. Le opere le vorrei fare io in economia ma non capisco se posso detrarle, perchè alcuni tecnici mi dicono di sì, altri di sì ma solo se lo fai fare ad una ditta. Quindi posso o no detrarre il 50% del materiale da me usato, i sanitari, più l’eventuale nuova cucina e lavatrice con bonus mobili? Se Sì, oltre alla regola dei bonifici riportata nella guida, è meglio comunque fare una comunicazione al Comune fatta da me (atto notorio di lavori?
Risposta: Innanzitutto non necessariamente vi è correlazione fra interventi agevolabili e comunicazione al Comune: pertanto è corretta l’interpretazione del lettore e le opere indicate sono sicuramente detraibili. Per quanto riguarda i lavori effettuati in economia, come anche confermato a più riprese dall’Agenzia delle entrate, si ha diritto alla detrazione limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. Relativamente agli arredi si rimanda a quanto più volte scritto: è possibile fruire del bonus mobili in presenza una ristrutturazione edilizia, o comunque di una manutenzione straordinaria o risanamento conservativo dell’immobile, in questo caso non si ritiene si configuri una ristrutturazione. Infine, mentre è necessario rispettare le consuete regole di pagamento mediante bonifico, non si pensa vada effettuata alcuna comunicazione al Comune ma sia sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’effettuazione dei lavori. 

Domanda di Patrizia: Devo piastrellare il bagno sopra le attuali piastrelle (pavimento), sostituire sanitari e rubinetteria e il mobile da bagno. Questo lavoro rientra della detrazione fiscale?
Risposta: Tra gli interventi agevolabili rientrano la sostituzione di impianti e apparecchiature dei bagni, nonché la realizzazione di servizi igienici: qualora gli interventi nel loro complesso rientrino in queste voci, in tal caso sono agevolabili. Ad esempio la mera sostituzione dei pavimenti si configura come manutenzione ordinaria e pertanto di per sé non agevolabile, a meno che non rientri in un più ampio intervento. Sicuramente la sostituzione del mobile non dà diritto al bonus mobili in quanto sembrerebbe non esservi una vera e propria ristrutturazione.

Bonus fiscali per i lavori in condominio

 

Le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e anche il bonus mobili sono fruibili sia su singole unità immobiliari che su edifici residenziali come i condomini, ma occorre fornire alcune precisazioni.

Partendo dagli interventi di ristrutturazione, quelli di manutenzione ordinaria sono esclusi dalla detrazione fiscale quando riguardano singole unità immobiliari, mentre sono ammessi solo ed esclusivamente quando riguardano parti comuni dei condomini. Le parti comuni dei condomini sono individuate dall’articolo 1117 del codice civile e sono il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne e le fognature.

I lavori di manutenzione ordinaria su tali parti comuni possono essere ad esempio la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. La detrazione Irpef al 50% spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si precisa che quando, nonostante abbiano un preciso obbligo, non hanno nominato un amministratore, per beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti a nome del condominio stesso. Le fatture devono essere intestate al condominio e per quanto riguarda i pagamenti, è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento. 

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria ma solo sulle parti comuni, chi vive in condominio potrà sempre fruire della detrazione 50% per interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo eseguiti sull’appartamento singolo.

Correlato alla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione è il bonus mobili, l’ulteriore detrazione fiscale, sempre al 50% per l’acquisto di mobili (cucine, letti, armadi, divani, materassi, ecc) e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ e A per i forni (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, ecc), con cui arredare casa ristrutturata. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria effettuati solo sulle parti comuni di un condominio, il bonus mobili è ammesso solo per gli acquisti dei beni finalizzati all’arredo delle stesse parti comuni. Quindi rientra nel bonus mobili ad esempio la cucina acquistata per l’appartamento del portiere o la scrivania per la guardiola. Si precisa comunque che gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali, quindi sul singolo appartamento del condomino, danno diritto a fruire del bonus mobili.

Infine per ciò che riguarda la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, sia quando vengono realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia quando riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, si può fruire sempre della detrazione al 65% fino al 31 dicembre 2015. Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 ha incluso nella categoria degli interventi agevolabili, oltre alle coibentazioni, installazione di pannelli solari e alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, anche l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

martedì 7 aprile 2015

ISEE 2015: dai modelli alla richiesta, tutto quello che c’è da sapere

 

Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che misura il reddito delle famiglie, necessario per richiedere prestazioni assistenziali come gli assegni familiari, assegno nucleo familiare e di maternità, l’iscrizione all’asilo nido comunale, la carta acquisti o la riduzione delle tasse universitarie.

Nel nuovo ISEE verrà ridimensionata l’autocertificazione delle informazioni da parte dei cittadini, visto che molti dati riguardanti il reddito delle famiglie verranno attinti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio il reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (ad esempio l’indennità di accompagnamento). Ovviamente il cittadino continuerà a usare l’autodichiarazione ad esempio per i dati anagrafici.

Il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare è la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), la cui compilazione serve per richiedere prestazioni sociali agevolate e servizi assistenziali la cui erogazione dipendente dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In merito proprio alla DSU, i modelli previsti sono diversi a seconda della prestazione da richiedere e sono:

  • DSU MINI: consente di calcolare l’ISEE ordinario per chiedere la generalità delle prestazioni agevolate
  • DSU Integrale: va compilata se ricorrono particolari situazioni familiari (ad esempio in caso di genitori non coniugati o per le prestazioni socio-sanitarie)
  • DSU ISEE Corrente: va compilata per richiedere l’ISEE corrente in caso di variazione della situazione lavorativa di uno o più componenti della famiglia.

Per quanto riguarda la validità della DSU, questa è valevole dalla data di presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Proprio per la diversità di prestazioni che si possono richiedere e per la presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare esistono diverse tipologie di ISEE:

  • ISEE ordinario o standard: viene usato per la generalità delle prestazioni sociali agevolate
  • ISEE Università: utilizzabile per le prestazioni per il diritto allo studio universitario previsa identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente
  • ISEE socio-sanitario: utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario
  • ISEE Sociosanitario-residenze: utilizzabile per le prestazioni socio-sanitarie residenziali per cui è possibile scegliere un nucleo familiare ristretto.
  • ISEE con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: utilizzabile per le prestazioni rivolte ai minorenni/ studenti universitari che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi e tiene conto della situazioni economica del genitore non convivente.

    Dopo aver compilato la DSU a seconda della prestazione che si deve richiedere (i modelli si trovano sul sito INPS a cui si accede tramite il proprio PIN che rilascia l’Istituto nazionale di previdenza sociale), il contribuente può chiedere di farsi calcolare e rilasciare l’ISEE all’Inps, al Comune di residenza o ad un CAF gratuitamente. Nel caso si decidesse di rivolgersi a questi ultimi due, la richiesta dal CAF o dal Comune viene inoltrata all’INPS che esegue il calcolo e nei successivi 10 giorni invia al richiedente l’ISEE, anche all’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) indicata nella DSU; altrimenti per chi non fosse provvisto di PEC, l’ISEE sarà messo a disposizione online sul sito INPS, visibile dal proprio cassetto previdenziale, accessibile sempre con il PIN o, dopo aver firmato apposita delega al CAF o Patronato, l’INPS lo trasmette per nome e conto del richiedente a questi ultimi.

Acquisti sopra i 3.600 euro da comunicare al Fisco: parte lo spesometro 2015

 

Gli acquisti dei contribuenti sopra i 3.600 euro effettuati nel 2014 con bancomat o carte di credito devono essere comunicati dai negozi e dalle imprese al Fisco, entro il 10 e il 20 aprile 2015. Si tratta dello spesometro, la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA che ha come finalità quella di combattere l’evasione fiscale, controllando le spese dei contribuenti che superano un certo importo. Con lo spesometro infatti saranno comunicati al Fisco dagli operatori commerciali (negozi, imprese eccetera) gli acquisti sopra i 3.600 euro e verranno così raccolti in un archivio, detto Anagrafe tributaria.

Da qui sarà più facile per l’Agenzia delle entrate monitorare le spese e i consumi di particolare rilevanza degli italiani, individuando i soggetti più a rischio evasione e davanti ad eventuali incongruenze tra i redditi dichiarati e le spese effettuate, scatteranno gli accertamenti. Che cosa verrà dichiarato al Fisco con lo spesometro? Tra gli acquisti sopra i 3600 euro, pagati con bancomat e carte di credito, troviamo mobili ed elettrodomestici, ma anche automobili e moto, viaggi o pacchetti vacanze.

In merito a questi ultimi però l’Agenzia delle entrate ha specificato che per il 2014, così come per gli altri anni, commercianti e tour operator non dovranno includere nella comunicazione le fatture emesse aventi un ammontare (al netto dell’Iva) inferiore a 3mila euro. Tutti questi acquisti effettuati nel 2014 dovranno essere comunicati entro il 10 aprile per gli operatori che liquidano l’Iva mensilmente o entro il 20 aprile per chi la liquida ogni trimestre.

Mutuo con indeterminato a tutele crescenti

 

Le banche italiane iniziano ad adeguarsi al nuovo contratto indeterminato a tutele crescenti applicando gli stessi criteri del contratto a tempo indeterminato.

 

In seguito alle recenti indagini che hanno rivelato come ottenere un mutuo o un prestito nel caso in cui si sia stipulato un contratto con la recente normativa, alcune banche hanno deciso di applicare agli lavoratori assunti con contratto indeterminato a tutele crescenti previsto dal Jobs Act gli stessi criteri di valutazione nel merito creditizio che venivano adottati per i lavoratori con il vecchio contratto a tempo indeterminato.

=> Indeterminato a tutele crescenti: mutui a rischio

Tra le prime banche ad applicare equiparare il contratto indeterminato a quello a tutele crescenti dal punto di vista delle garanzie ci sono Unicredit e Bnl. Questo significa che per gli assunti con la nuova legge non vi sarà alcun cambiamento della valutazione creditizia e dell’offerta commerciale, a patto che abbiano superato il periodo di prova. Una notizia accolta favorevolmente dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, che commenta:

«È una risposta positiva e importante a chi aveva avanzato dei dubbi sulle caratteristiche di affidabilità nel tempo di questo contratto. Questa risposta significa che i giovani che vedranno convertito un rapporto precario in contratto a tutele crescenti, o che lo avranno come primo contratto, se avranno bisogno di un finanziamento o di un mutuo potranno ottenerlo con gli stessi criteri di valutazione adottati per il vecchio contratto a tempo indeterminato». «Uno degli obiettivi del Jobs Act è esattamente questo: dare prospettive più certe ai giovani, in modo che possano decidere più liberamente del loro futuro. Sono convinto che tutto il sistema bancario italiano potrà assumere questo orientamento e, in questo modo, contribuire non solo a migliorare le condizioni di vita di queste persone, ma anche a sostenere la crescita dei consumi».

domenica 5 aprile 2015

Finanziamenti alle famiglie: sospese le rate bancarie


Accordo ABI consumatori sulla possibilità di sospendere per 12 mesi le rate dei finanziamenti alle famiglie in caso di necessità: come funziona l'agevolazione. 


Finanziamenti
Dopo quello con le PMI arriva anche l’accordo dell’ABI (associazione banche italiane) con le associazioni dei consumatori per la moratoria sui finanziamenti alle famiglie, in particolare mutui e prestiti: dal primo aprile, è possibile sospendere per un massimo di 12 mesi la quota capitale su mutui e crediti al consumo, a determinate condizioni. L’intesa è stata firmata dall’ABI e da Acu, Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino e Unione nazionale consumatori. Critiche, invece, da Altroconsumo.


È possibile chiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale dei crediti al consumo di durata superiore ai 24 mesi, e dei mutui ipotecari sull’abitazione principale. Per evitare sovrapposizioni con il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, la sospensione del mutuo può essere richiesa solo nel caso in cui si verifichi, per almeno uno dei cointestatari, la sospensione dal lavoro o la riduzione di orario per almeno 30 giorni, anche in attesa dei provvedimenti di attuazione della cassa integrazione o di altri ammortizzatori sociali.


Per quanto riguarda i crediti al consumo, come detto il prestito deve essere di almeno 24 mesi, con un piano di rientro a rate costanti (tecnicamente, alla francese), rivolto a persone fisiche, indipendentemente dal tasso applicato. Sono compresi anche i finanziamenti cartolarizzati, mentre sono esclusi quelli relativi ai seguenti casi:
  • ritardo di pagamento superiori a 90 giorni, o per i quali sia interventua la decadenza dal contratto;
  • hanno già fruito di una sospensione per 12 mesi;
  • fruiscono di agevolazioni pubbliche;
  • sono coperti da assicurazione sul rischio;
  • sono assistiti dalla cessione del quinto (dello stipendio o della pensione);
  • finanziamenti delle carte di credito revolving o di apertura di credito.
La sospensione dura 12 mesi, e può essere richiesta una sola volta fino al dicembre 2017. Chi ha già usufruito di precedenti sospensioni del finanziamento, può chiederne una nuova fino al raggiungimento di 12 mesi complessivi, a patto che siano trascrosi due anni dalla precedente moratoria ottenuta. La sospensione delle rate dei finanziamenti alle famiglie è operativa entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 45 nel caso di finanziamenti cartolarizzati da obbligazioni bancarie. Il cliente può in qualsiasi momento chiedere il riavvio del piano di ammortamento.
Per chiedere la moratoria, deve essersi verificato, entro due anni dalla richiesta, uno dei seguenti eventi:
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato: sono esclusi i casi di risoluzione consensuale, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa;
  • cessazione di rapporto di lavoro di collaborazione: riguarda i rapporti previsti dall’articolo 49, comma 3 codice di procedura civile, ovvero rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
  • sospensione dal lavoro o riduzione di orario per almeno 30 giorni: come detto, questo è l’unico caso in cui può essere concessa anche la moratoria mutui;
  • decesso o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
Da segnalare la posizione particolarmente critica di Altroconsumo, che non ha sottoscritto l’accordo ritenendo che non rispetti la misura della Finanziaria 2015, che prevedeva misure di sostegno ai finanziamenti delle famiglie per il triennio 2017, mentre invece la possibilità di sospensione è prevista per un solo anno. (Fonte: accordo ABI-consumatori).

Mutui PMI: Accordo per il credito 2015

 

Moratoria mutui PMI in ripresa, nuovi plafond per finanziare imprese in sviluppo o con crediti bei confrotni della PA: il nuovo accordo ABI-PMI.

Ecco l’atteso rinnovo della moratoria mutui PMI che consente alle imprese di sospendere o allungare i finanziamenti alle imprese e prevede anche nuove possibilità di ottenere finanziamenti: l’intesa è stata siglata il 31 marzo da ABI, associazione banche italiane, e Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Rete Imprese Italia (Cna, Confartigianato, Confersercenti, Confcommercio, Casartigiani), Cia Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria.

 

La moratoria mutui riguarda le imprese in ripresa, che possono sospendere o allungare i mutui. Le operazioni di sospensione possono avvenire con le seguenti modalità:

  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine dei mutui PMI, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
  • sospensione per 12 mesi oppure per sei mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”.

Quelle di allungamento dei finanziamenti alle imprese possono riguardare la durata dei mutui, le scadenze del creduto a breve termine (270 giorni) e quelle del credito agrario (fino a 120 giorni).

 

Le nuove possibilità di finanziamento riguardano invece le imprese in sviluppo e i crediti verso la pubblica amministrazione. Per le imprese in sviluppo è stato costituito un apposito plafond con un obiettivo di dotazione pari a 10 miliardi, risultante da plafond individuali delle singoel banche. Prevede la possibilità di finanziare investimenti in beni materiali e immateriali strumentali all’attività d’impresa, anche avviati nei sei mesi precedenti la richiesta. Si tratta di un finanziamento agevolato, con condizioni che cambiano a seconda che la durata sia inferiore o superiore a tre anni.

 

Stessa dotazione, 10 miliardi, per il Plafond “Impresa e PA”, che si può utilizzare per ottenere sconti pro soluto o pro solvendo, anticipazione con cessione del credito, anticipazione del credito senza cessione. L’anticipazione è pari ad almeno il 70% del credito verso la PA. (Fonte: accordo ABI-PMI moratoria mutui).