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Immobile in costruzione: cosa deve contenere il contratto preliminare.
Nell’acquisto di immobili da costruire o comunque non ancora ultimati, il contratto preliminare (detto anche compromesso) acquista un’importanza primaria in quanto identifica l’edificio e le caratteristiche materiali e tecniche che il costruttore si impegna a rispettare. E’ pertanto necessario che il contratto preliminare indichi gli elementi essenziali della compravendita, rendendo note all’acquirente tutte le caratteristiche dell’immobile e le condizioni negoziali.
La legge [1] prevede a tal proposito un contenuto minimo obbligatorio del contratto preliminare di compravendita di immobile in costruzione. Le norme in questione sono volte a tutelare l’acquirente, in qualità di parte debole del rapporto negoziale, e si applicano a condizione che sussistano i seguenti requisiti:
Secondo la dottrina sono immobili da costruire anche quelli da ristrutturare nelle seguenti ipotesi:
a) quando la ristrutturazione prevede la demolizione del preesistente fabbricato (in tal caso, infatti, il fabbricato da ristrutturare è un bene futuro indipendentemente dalla qualificazione urbanistica dell’intervento edilizio);
b) nel caso di ristrutturazione c.d. maggiore, rivolta cioè a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme di opere che possono portare a un organismo diverso, in tutto o in parte, dal precedente, e che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che comportino mutamenti della destinazione d’uso. Deve trattarsi, quindi, di interventi complessi, incidenti sugli elementi tipologici, strutturali e formali, del fabbricato, tali da determinare una vera e propria trasformazione dell’edificio preesistente.
Le tutele per l’acquirente si applicano per qualsiasi tipologia di immobile da costruire e quindi non solo fabbricati residenziali, ma anche uffici, locali commerciali ecc.
Tuttavia, l’acquirente di un immobile residenziale, qualora questo sia già divenuto l’abitazione principale, ha una tutela in più:
Indice
Nell’acquisto di immobili non ancora realizzati il contratto preliminare acquista un’importanza primaria in quanto identifica l’edificio e le caratteristiche materiali e tecniche che il costruttore si impegna a rispettare. Quest’ultimo è, dunque, tenuto a sottoporre all’acquirente un contratto che indichi in maniera dettagliata gli elementi principali della compravendita.
Il preliminare deve contenere:
A a tal fine le perone fisiche saranno identificate tramite le loro generalità, il codice fiscale e il regime patrimoniale (in caso di coniugi); le società o associazioni dovranno essere identificate tramite la loro denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale/partita IVA, e i nomi dei rappresentanti legali;
Dato che l’immobile non è stato ancora realizzato è impensabile che esso venga descritto nel modo più dettagliato possibile; è tuttavia opportuno allegare il progetto in base al quale è stato rilasciato il permesso di costruire, il capitolato dei lavori che si andranno ad eseguire con l’indicazione delle pertinenze, dei materiali utilizzati e delle rifiniture personalizzate richieste espressamente dalle parti. Ciò è indispensabile per evitare contestazioni al momento della consegna del bene ultimato.
Stipulato il preliminare che descrive l’immobile e le sue caratteristiche tecniche e costruttive, le parti possono apportare varianti, arrivando sino alla sostituzione dell’immobile da trasferire. Ad esempio, possono convenire che, anziché l’appartamento al secondo piano, oggetto di vendita debba essere il corrispondente appartamento al terzo piano, identico al primo per consistenza e finiture. Per varianti di così vasta portata, però, le parti dovranno anche procedere alla:
Spesso nel preliminare si dà indicazione del regolamento condominiale predisposto dal costruttore e accettato dal singolo condomino con la stipula del contratto.
Il permesso di costruire deve già essere stato concesso al momento della stipula del contratto preliminare.
A tal fine si rende necessaria l’allegazione di una relazione tecnica che riporti le caratteristiche dell’edificio in costruzione, ferma restando la possibilità per le parti, nel corso dell’esecuzione dell’opera, di apportare delle modifiche a integrazione del contratto stesso;
Nell’ambito per esempio di un piano di lottizzazione di iniziativa privata o di un piano di recupero è necessario indicare i vincoli di destinazione di alcune parti dell’immobile stesso. Ad esempio, si devono riportare la convenzione di attuazione di un Piano di lottizzazione di iniziativa privata o di attuazione di un Piano di recupero, con l’indicazione anche di tutti i vincoli discendenti da queste convenzioni, quali l’obbligo di cessione di aree destinate a standard, vincoli o servitù di uso pubblico, divieti di destinazione d’uso e simili;
Oltre al termine massimo di completamento dell’opera, il contratto deve indicare termini correlati alle varie fasi di lavorazione.
Si devono quindi precisare anche i termini relativi ai c.d. stati di avanzamento lavori a cui, nella prassi, è spesso collegato l’obbligo di versare degli acconti di prezzo da parte del promissario acquirente.
Anche se la legge non lo prescrive è opportuno indicare anche il termine massimo previsto per la stipula del definitivo di compravendita.
Oltre alla quantificazione complessiva del prezzo, occorre inserire nel preliminare le modalità e i tempi di pagamento (con indicazione dei versamenti in acconto sul prezzo finale).
Il contratto, in particolare, deve specificare:
Se il termine per il pagamento a saldo è:
La legge prevede che i versamenti eseguiti dall’acquirente debbano essere garantiti dal costruttore attraverso una fideiussione.Quest’ultima deve essere obbligatoriamente attivata e consegnata all’acquirente al momento della stipula del contratto preliminare di compravendita.
In mancanza, il contratto è comunque valido se la garanzia è stata di fatto rilasciata.
La fideiussione garantisce all’acquirente la restituzione di tutto quanto egli abbia versato o verserà, oltre agli interessi, prima dell’acquisto dell’immobile nel caso in cui il costruttore si venga a trovare in una situazione di crisi (cioè fallimento del costruttore o pignoramento dell’immobile o del terreno sul quale esso è stato costruito).
La fideiussione può essere rilasciata solo da banche, assicurazioni e intermediari finanziari. Se rilasciata da soggetti diversi, si considera come non prestata con conseguente nullità del contratto preliminare.
Il preliminare, nell’identificare l’immobile, deve anche indicare il suo stato di diritto indicando l’iscrizione di ipoteche o trascrizioni di sequestri, domande giudiziali, servitù ecc. Il venditore deve anche chiarire i propri obblighi in merito a tali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e il tempo del loro adempimento (cioè se prima o dopo il contratto definitivo di compravendita).
La corretta indicazione di tutti gli elementi sopra elencati è utile a entrambe le parti: all’acquirente in quanto viene messo a conoscenza di tutte le informazioni necessarie sull’immobile e determinanti nella scelta di concludere o meno il contratto di compravendita; per il venditore/costruttore per evitare contestazioni relative ad aspetti del contratto che non sono stati chiariti fin dall’inizio.
Il contratto deve specificare se esistono ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull’immobile (ad esempio: pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, servitù passive, oneri o vincoli urbanistici). In tal caso si deve specificare il relativo ammontare, il soggetto a favore del quale risultano e il titolo da cui derivano.
Il preliminare deve anche specificare gli obblighi del costruttore connessi alle iscrizioni e trascrizioni e, in particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita.
[1] D.lgs. 112/2005.
[2] Il costruttore è definito come l’imprenditore o la cooperativa edilizia che:
– promette in vendita o vende un immobile da costruire;
– stipula un contratto di cessione o trasferimento non immediato della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire.
Egli riveste la qualifica di costruttore anche quando la realizzazione della costruzione, che vende o cede, è data in appalto o eseguita da terzi. Anche in tal caso, gli obblighi posti dalla normativa speciale rimangono interamente a carico del costruttore (come ad esempio l’obbligo di consegnare la polizza fideiussoria e la polizza assicurativa).
[3] Si considera acquirente di immobili da costruire esclusivamente una persona fisica:
– che stipula per sé o per un proprio parente di primo grado (ad es. a un figlio o a un genitore) un contratto di compravendita, un preliminare di compravendita o un qualsiasi altro contratto che ha o può avere per effetto l’acquisto o il trasferimento non immediato dell’immobile da costruire;
– che ha assunto obbligazioni con un imprenditore o una cooperativa edilizia (anche se non ne è socio) su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa.
Non si considera tale la società o l’ente anche non profit.
Tari: chiarimenti sul calcolo dell’imposta in presenza di pertinenze. Come ottenere il rimborso in caso di raddoppio.
Se, oltre all’appartamento in cui vivi, sei titolare anche di pertinenze come ad esempio il garage, la cantina o una soffitta, devi stare attento a come il Comune calcola la Tari, ossia l’imposta sui rifiuti. La questione è scoppiata di recente, a seguito di una interrogazione parlamentare [1], nel corso della quale il Ministro dell’Economia ha ammesso che molte amministrazioni locali hanno applicato un illegittimo raddoppio della quota variabile della tassa sulla spazzatura. A seguito dello scandalo, che ha visto coinvolti molti Comuni italiani, lo stesso Ministero ha di recente diramato una circolare [2] in cui offre tutti i chiarimenti in merito al cavolo dell’imposta in presenza di pertinenze. La circolare è riportata al termine di questo articolo. Alla luce di ciò, vediamo come si calcola l’imposta sui rifiuti per garage cantine e soffitte.
Indice
La Tari è composta da una parte fissa e da una variabile:
Per le gli appartamenti a uso abitativo si ha che:
La quota fissa di ciascuna utenza domestica è calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti, mentre la quota variabile è costituita da un importo rapportato al numero degli occupanti che va sommato alla parte fissa.
Il Ministero ha chiarito, con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, che la quota variabile va calcolata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. Dunque, se una casa ha un garage o una cantina pertinenziale, la quota variabile è unica in quanto le persone che vivono nell’appartamento e utilizzano le pertinenze sono sempre le stesse.
Pertanto, nel caso di Comuni che hanno applicato erroneamente la quota variabile più volte, una per l’abitazione e una per la pertinenza, il contribuente ha diritto di richiedere il rimborso della quota pagata in eccesso.
La prescrizione della Tari è di cinque anni. Pertanto i rimborsi possono essere chiesti per le ultime cinque annualità, tenendo però conto che, in realtà, si tratta solo di 4 visto che la Tari è stata istituita solo nel 2014.
Non è possibile chiedere il rimborso relativamente alla Tarsu, né relativamente alla Tarip, introdotta dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in alternativa alla Tari.
Per chiedere il rimborso è preferibile prima fare una istanza in autotutela da inviare con raccomandata a.r. o con Posta certificata al proprio Comune di residenza. Come detto la domanda va proposta entro 5 anni dal giorno del versamento.
Non sono necessarie particolari formalità, ma bisogna comunque indicare tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l’importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della Tari.
Se il Comune non risponde alla richiesta o la rigetta, bisognerà fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni. In caso di silenzio dell’amministrazione, i 60 giorni decorrono dal 90° giorno successivo alla prestazione dell’istanza in autotutela.
Per sapere se si ha diritto o meno al rimborso è sufficiente prendere una ricevuta di pagamento della Tari degli anni passati e leggere il dettaglio dell’imposta per come calcolato dal Comune e allegato alla richiesta di pagamento. Nel riepilogo sono indicati i dati catastali dell’immobile (foglio, particella, sub), la superficie tassata, il numero degli occupanti, la quota fissa e variabile distinta per ogni unità immobiliare. Come detto, la quota variabile deve essere presente solo per l’abitazione, non anche per le eventuali pertinenze.
[1] Interrogazione parlamentare n. 5-10764 del 18.10.2017.
[2] Circ. MEF 20 novembre 2017 n. 1/D
Ad agosto 2017 il valore medio concesso ai mutuatari è stato pari a 121.621 euro, in aumento del 7,5% rispetto a dodici mesi prima. Lo ha reso noto l’Osservatorio congiunto realizzato da Facile.it e Mutui.it, che ha registrato il proseguimento del trend di crescita delle somme erogate dalle banche.
A questo aumento corrisponde una crescita dell’importo medio richiesto, che ad agosto 2017, ha raggiunto i 127.701 euro (+3,38%). Un dato importante, che segnala una riduzione del divario tra quanto gli aspiranti mutuatari cercano di ottenere e quanto viene effettivamente finanziato dalla banca.
Ad agosto 2017, inoltre, il loan to value erogato è stato di poco inferiore al 57%, in aumento di 5 punti percentuali rispetto al 2016, mentre il loan to value richiesto è stato pari al 59,75%.
Per quanto riguarda la durata media dei mutui erogati, in un anno è passata da 20 a 22 anni; l’età dei richiedenti è passata da 41 a 40 anni.
Sul fronte del tipo di tasso richiesto dagli aspiranti mutuatari che hanno presentato domanda ad agosto 2017, con il 70,42% del totale il fisso si è confermato il preferito. E’ scesa al 22,21 la percentuale di coloro che hanno chiesto un mutuo a tasso variabile (-4,42 punti percentuali nell’arco dei dodici mesi), mentre sono raddoppiati i richiedenti che hanno optato per il tasso misto (passato dal 2,35% al 4,71%) e sono aumentati significativamente coloro che hanno sfruttato il variabile con cap, salito dallo 0,24% al 2,66%.
Per quanto riguarda i mutui prima casa, è stato confermato il trend di crescita, ma in maniera leggermente più contenuta. L’importo medio richiesto ad agosto 2017 per acquistare l’abitazione principale è stato pari a 137.537 euro (+5,01% rispetto a 12 mesi prima), mentre la somma media erogata dagli istituti di credito ha raggiunto i 117.308 euro (+3,78%). Sostanzialmente stabili l’età del richiedente, ferma a 38 anni, e la durata mutuo, che passa da 23 a 24 anni.
Autore: Annastella Palasciano
Si avvicina l'appuntamento con le tasse sulla casa: a versare il saldo Imu e Tasi saranno i proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall'abitazione principale. Vediamo quali sono le regole per il 2017, che dovranno essere utilizzate anche per il pagamento della seconda rata di quest'anno.
Non si paga la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come prima casa, secondo la definizione contenuta nel decreto Salva-Italia. Si tratta dell'immobilie nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una avrà l'esenzione, se sono in Comuni diversi, entrambi avranno l'esenzione. La casa deve essere iscritta come un'unica unità immobiliare
Esenti dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), le tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.
L'esenzione non vale per le case di lusso, che continueranno a pagare l'Imu e la Tasi 2017. Le categorie catastali A1, A8 e A9 (ovvero case signorili, ville e castelli) continueranno a pagare l'Imu 2017, ma con un'aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro. Ma ci sono ville di lusso che sono esenti dal pagamento: si tratta delle villette inserite nella categoria catastale A7.
Riduzione del 50% della base imponibile dell'imposta per i proprietari che concedono ai figli un immobile in comodato gratuito. Sempre e quando si rispettino determinate condizioni.
La legge di stabilità 2016 ha previsto anche agevolazioni per le case date in affitto a canone concordato, che usufruiscono di una riduzione Imu del 25%.
I separati e i divorziati la cui casa coniugale è stata assegnata all’ex da una sentenza di separazione o per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non dovranno pagare la Tasi. Stop, dunque, alle tasse sulla prima casa per i separati che lasciano l'abitazione all’ex coniuge.
La Legge di Stabilità prevede l'abolizione della Tasi 2017 anche per gli inquilini che hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale. Continueranno a pagarla gli studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza. La quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una quota tra il 70 e il 90%.
Gli immobili invenduti delle imprese costruttrici continueranno a pagare l'Imu, ma con un'aliquota agevola dell'1 per mille.
Anche i cittadini residenti all'estero dovranno pagare l'Imu e la Tasi, ad eccezione dei cittadini che percepiscono una pensione nel Paese di residenza, a condizione che l'immobile posseduto in Italia non sia locato o dato in comodato d'uso.
I proprietari di immobili inagibili, inabitali e dimore storiche hanno diritto ad una riduzione del 50% della base imponibile di Imu e Tasi
Dal 2017 è entrato in vigore l'esenzione dell'Imu per i terreni agricoli per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP). La legge di Stabilità per il 2016 ha infatti cancellato la classificazione dell'Istat fra tra terreni montani, parzialmente montani o di pianura e rintroduce la vecchia classificazione dei terreni agricoli.
A partire dal primo gennaio 2016 le imprese hanno potuto escludere i macchinari imbullonati dal calcolo della rendita e quindi dalla base imponibile fiscale per il pagamento dell'Imu.
Consulta le aliquote tasi e imu
Come pagare l'Imu e la Tasi: bollettino postale e F24
Codici tributo per f24 Imu e Tasi
Il decreto fiscale ha rimodulato questo tipo di bonus fiscale. In particolare, rispetto alle regole attualmente in vigore, per sfruttare la detrazione Irpef del 19% (su un limite massimo di spesa di 2.633 euro), viene eliminato il riferimento alla provincia diversa.
Questo significa che sarà possibile usufruire dello sconto fiscale nei casi in cui il contratto di locazione regolare riguardi anche un fuori sede nella stessa provincia, purché distante dalla famiglia almeno 100 chilometri oppure 50 chilometri se residenti in zone montane o disagiate.
Bisogna fare attenzione alla durata. Secondo quanto sottolineato, “a seguito delle novità introdotte” la detrazione “viene limitata ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018”. Il “nuovo” bonus può essere sfruttato già nella prossima dichiarazione, indicando i canoni di locazione versati nel 2017.
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