sabato 31 gennaio 2015

Ristrutturazioni: Sblocca Italia rende tutto più semplice

 

La nuova normativa presente nello “Sblocca Italia” promette di snellire l’iter burocratico necessario per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell’abitazione e per gli interventi di frazionamento e accorpamento di unità immobiliari.

Grazie alle nuove norme introdotte dal decreto legge “Sblocca Italia” per il rilancio dell’edilizia, infatti, tutti i cittadini potranno godere di importanti benefici in caso di intervento di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, purché senza alterazione di parti strutturali, ma anche e soprattutto per i classici lavori di ristrutturazione dell’abitazione (senza interventi sulle parti strutturali).

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Con l’art 17 del DL 133/2014 gli interventi che modificano superfici e volumetrie di singole unità immobiliari, ovvero anche i frazionamenti e gli accorpamenti, costituiscono semplice “manutenzione ordinaria” e possono essere eseguiti semplicemente presentando la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (sempre che non si alterino le parti strutturali).

L’intervento può dunque partire immediatamente, senza la necessità di essere sottoposto, come in precedenza, al “permesso di costruire”. Anche la documentazione viene sensibilmente ridotta, con l’obbligo da parte dell’interessato di allegare soltanto l’elaborato progettuale e la stessa C.I.L. asseverata da un tecnico abilitato.

Non solo: il cittadino non sarà più chiamato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, dato che il compito spetterà all’amministrazione comunale, ma dovrà soltanto
trasmettere la comunicazione di fine lavori (ad integrazione della C.I.L.).

La nuova normativa garantisce anche importanti benefici sul piano economico, estendendo agli interventi su immobili privati il trattamento di favore riservato a quelli di proprietà dello Stato. Il contributo di costruzione non è infatti dovuto nel caso in cui nei lavori non si verifichi un aumento della superficie calpestabile ed è commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione in caso contrario.

Oltre ad intervenire sugli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, il decreto “Sblocca Italia” rende più immediato anche l’iter dei classici lavori di ristrutturazione, inclusi i soppalchi abitabili, purché non venga alterata la volumetria complessiva dell’edificio e non siano modificate le parti strutturali. Il cittadino potrà infatti risparmiare tempo e denaro iniziando i lavori senza alcun titolo abilitativo, mentre in passato ogni intervento doveva essere sottoposto al permesso di costruire.

Tari e Tasi 2015: arrivano i bollettini precompilati

 

Woman writing

Da quest’anno sia la Tari che la Tasi si pagheranno attraverso bollettini precompilati.
A decorrere dall’anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli. Questo è quanto si legge nel nono periodo del comma 688 della legge 147/2013.

Pagamento Tari modello F24

La tassa sui rifiuti può essere pagata attraverso:

  • il modello F24;
  • il bollettino postale.

I codici per la Tari sono gli stessi che venivano utilizzati per la Tares, ma sono stati rinominati sostituendo il riferimento all’imposta precedentemente esistente.

  • “3944″ valido per Tari (e Tares), inserito nella sezione IMU e altri tributi locali;
  • “3945″ Tari (e Tares) interessi;
  • “3946″ Tari (e Tares) sanzioni.

Inoltre possiamo vedere nello specifico la compilazione del modello F24:

  • codice ente/codice comune”:  indicare il codice catastale del Comune dove si trovano gli immobili;
  • importi a debito versati”: inserire il codice 3944, nella sezione IMU e altri tributi locali, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi e debito versati”;
  • numero immobili”: indicare il numero degli immobili;
  • rateazione/mese rif”: indicare il numero della rata nel formato “NNRR” (“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate). Nel caso il pagamento avvenga in un’unica soluzione, bisogna indicare il codice “0101”.

Mentre l’arrivo del bollettino  contiene già le varie date di scadenza  e il numero delle rate da effettuare.

Pagamento Tasi e problemi normativi

I cittadini da quest’anno potranno evitare di imbattersi in calcoli complicati, grazie alla precompilazione dei bollettini inviati dai Comuni. Ciò però che stride con questa semplificazione è la quota da versare da parte degli inquilini che vivono in un immobile. Questo perché i Comuni non hanno spesso informazioni aggiornate in merito e non possono quindi imporre una percentuale di pagamento agli occupanti in locazione. La quota che spetterebbe agli affittuari è del 10%/30%, ma la suddivisione della Tari è resa complicata proprio per la mancanza di informazioni chiare.

Mancato recapito dei bollettini precompilati

A quanto pare bisogna però stare attenti, perché i Comuni non sono obbligati ad inviare i bollettini precompilati, in quanto i contribuenti devono fare “preventiva richiesta”. Per cui è bene informarsi, recandosi direttamente negli uffici predisposti,  prima di aspettare la scadenza del pagamento delle tasse.

Attestato di Prestazione Energetica (Ape): obblighi, validità e sanzioni

 

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L’Attestato di Prestazione Energetica (Ape) è il documento che informa l’acquirente sulle caratteristiche energetiche di un immobile. Dal mese di giugno 2013 ha sostituito l’Attestato di Certificazione Energetica (Ace) con la pubblicazione del DL 63/2013.

Inoltre, attraverso il decreto sulle Semplificazioni fiscali  si sono spostate dall’agenzia dell’Entrate al ministero dello Sviluppo economico i vari accertamenti e sanzioni da attuare, al fine di disciplinare gli obblighi imposti.

Obblighi e sanzioni in caso di compravendita di un immobile

Nella stipula di un contratto preliminare, chi mette in vendita la propria abitazione deve rendere disponibile l’Ape, per poi consegnarlo definitivamente a contratto chiuso. Quando invece si parla di vendita definitiva, l’Ape va allegato al rogito notarile. L’acquirente dalla sua deve dichiarare in un’apposita clausola di aver ricevuto la documentazione.

Se invece le parti non consegnano l’attestato da allegare, il notaio deve informare delle sanzioni a cui vanno incontro, ma non può rifiutarsi di rogare la compravendita. In questo caso non si parla di nullità del contratto, ma di una sanzione che va dai 3.000 euro ai 18.000 euro. La stessa può essere applicata in caso di omessa dichiarazione sul contratto.

Validità attestato 10 anni

La validità dell’attestato ha una durata decennale a partire dal suo rilascio, ma deve essere aggiornato quando si riscontrano determinate situazioni:

  • quando si verificano ristrutturazioni che servono a migliorare le prestazioni energetiche e coinvolgono il 25% della superficie del fabbricato;
  • quando avvengono interventi di riqualificazione o sostituzione di impianti termici e di riproduzione di acqua calda, con un miglioramento del 5%;
  • quando avvengono delle sostituzioni che peggiorino la prestazione energetica dell’edificio.

Gli Ace che sono stati rilasciati entro il 5 giugno possono essere utilizzati anche per gli atti stipulati in futuro, sempre se non intervengano ristrutturazioni che incidano sulla classe energetica.

Criticità normativa

Non mancano le criticità per l’Attestato di Prestazione Energetica, a causa della legislazione che varia da regione a regione, intrecciandosi con la normativa nazionale. Per cui è bene affidarsi ad un notaio per avere un quadro completo sugli obblighi e sulle sanzioni a cui si può andare incontro una volta che si procede ad una compravendita di un immobile.

Nel 2015 debutta il 730 precompilato. Ma cosa comporta per chi affitta un’abitazione o ha un mutuo?

 

Nel 2015 debutta il 730 precompilato. Ma cosa comporta per chi affitta un’abitazione o ha un mutuo?

A partire da quest'anno una novità importante coinvolge i contribuenti che effettuano la dichiarazione dei redditi tramite 730. Sarà infatti possibile scaricare online il modello precompilato, dove alcuni dati sono inseriti in maniera automatica grazie al passaggio di informazioni dell'Agenzia delle Entrate, mentre altri dati si dovranno integrare manualmente. Vediamo cosa comporta il modello precompilato per chi affitta un'abitazione o paga il mutuo.

iStock 000024615916XSmallSaranno oltre 19 milioni i contribuenti coinvolti nella rivoluzione digitale che comporterà il passaggio dal 730 tradizionale a quello precompilato, scaricabile online dal prossimo 15 aprile da un'apposita sezione del sito dell'AdE. Il primo passo verso il cambiamento è stato fatto con la Certificazione unica per dipendenti e autonomi, che da quest'anno sostituisce il vecchio cud, dal quale deriva la maggior parte delle informazioni utili per la dichiarazione dei redditi: dati anagrafici, figli e familiari a carico, redditi, ritenute, eccedenze e crediti d'imposta. Il modello precompilato si potrà accettare così com'è o apportarvi delle integrazioni. Ma quali sono i dati utili che verranno inclusi in modo automatico e quali bisognerà modificare, per quanto riguarda il reddito proveniente dal mattone?

Interessi passivi sul mutuo: il dato arriverà nel 730 precompilato direttamente da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, che dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni su mutui, polizze e contributi. L'Agenzia delle Entrate si preoccuperà di inserire nella precompilata solo dati sicuri, mentre le informazioni non certe o che suscitano dubbi saranno riportate in un prospetto informativo che accompagnerà il modello precompilato, in attesa di chiarimenti da parte del contribuente o di chi lo assiste.

Redditi da fabbricati e terreni: le informazioni sui fabbricati e i terreni verranno recuperati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente. I dati su eventuali redditi di locazione verranno segnalati dai database del Fisco, nel caso non risultano variazioni. Inoltre verrà effettuato un incrocio dall'anagrafe tributaria per rilevare se nel corso del 2014 il contribuente ha acquistato immobili; in tal caso sarà egli stesso a dover integrare il 730 indicando il codice utilizzo (per esempio, affittata o in prestito a parenti).

Spese varie: il contribuente o l'intermediario che lo assiste si dovrà invece occupare personalmente di integrare la dichiarazione precompilata con i dati che servono per godere delle agevolazioni fiscali, come la detrazione sulle spese sanitarie, le spese per l'università o le detrazioni fiscali del 19% per i costi sostenuti nell'affittare un appartamento per studenti fuori sede.

lunedì 26 gennaio 2015

Piano BCE: i vantaggi per famiglie e imprese

Più credito alle imprese, spinta su consumi e investimenti, bassi interessi sui mutui: l'impatto del Piano BCE di QE sull'economia reale, reazioni e richieste delle imprese.

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Effetto espansivo sul credito alle imprese e sui mutui, sui loro investimenti, sulla crescita dei consumi: sono i principali effetti positivi per le imprese, del piano BCE di QE (Quantitative Easing), l’operazione di maxiacquisto di titoli di Stato. Dal mondo delle PMI italiane arrivano in generale segnali di consenso per la misura e precise richieste, prima fra tutte quella di accompagnare il Piano BCE con una riduzione delle tasse per le imprese. Intanto Mario Draghi, ovvero il banchiere centrale europeo, insiste nel chiedere ai Governi europei riforme strutturali che aiutino la crescita dell’economia. Analizziamo reazioni e prospettive per le imprese e per l’economia dopo la manovra di Francoforte.

=> La BCE lancia un gigantesco programma di QE

Il piano BCE

Si tratta dell’operazione decisa il 22 gennaio, di acquisto di titoli a partire dal prossimo mese di marzo e per 18 mesi (un anno e mezzo, fino al settembre 2016), al ritmo di 60 miliardi di euro al mese, per un totale di oltre mille miliardi. È quella che si chiama una massiccia iniezione di liquidità all’economia, attraverso il sistema bancario: la BCE non acquisterà solo titoli di Stato, ma anche obbligazioni sovranazionali europee, titoli bancari garantiti e ABS (Asset Bank Securities, derivati sui prestiti delle banche alle imprese). Francoforte ha anche abbassato di dieci punti base il costo del denaro di queste operazioni Tltro (i finanziamenti agevolati alle banche legati al credito alle imprese), che scade allo 0,05% (dallo 0,15%). Un ulteriore riduzione, dunque, in un contesto di tassi già ai minimi, con l’obiettivo di far affluire nelle casse delle banche liquidità da erogare all’economia reale, quindi alle imprese e alle famiglie. Alcuni dettagli sul piano BCE utili a calcolare in particolare l’impatto sul sistema bancario italiano, e di riflesso sull’economia: in tutto (da marzo 2015 a settembre 2016), l’operazione vale quasi 1200 miliardi, di cui si valuta che saranno circa 850 gli acquisti di titoli di stato. La BCE compra sulla base delle quote dei singoli paesi nel proprio azionariato. Le operazioni si concentrano sui titoli con scadenze dai due ai 30 anni, e con rating almeno “BBB” (l’Italia è al limite). Non si può acquistare più del 25% di ogni emissione e più del 33% del debito di un singolo Paese.

=> Taglio tassi BCE e gli effetti su conti, mutui e prestiti

L’analisi delle PMI

Rete Imprese Italia considera l’operazione di QE:
«Una forte spinta agli investimenti e ai consumi», necessaria a maggior ragione in un momento caratterizzato da processo deflattivo e debolezza della domanda. Qualche perplessità sul «compromesso raggiunto sulla ripartizione del rischio con le banche centrali nazionali, per i possibili effetti che tale manovra potrà avere particolarmente per la nostra economia».
Il riferimento è alla suddivisione del rischio prevista dall’operazione, 80% in capo alle banche centrali nazionali e 20% alla BCE. Ma comunque sia l’intervento, unito a tassi ai minimi e aste TLTRO (acquisti di titoli bancari da parte della BCE, con l’ultima operazione mirati a sostenere i prestiti alle imprese):
«Potrà consentire alle banche di disporre di maggiore liquidità per concedere più credito alle imprese e sostenere la ripresa degli investimenti e dell’occupazione». Rete Imprese Italia auspica ora «un allentamento dei vincoli sui patrimoni bancari, per non ridurre l’effetto benefico della manovra della Bce».
Unimpresa, invece, chiede invece un taglio delle tasse:
«Solo con una significativa riduzione della pressione fiscale, l’intervento della Banca centrale europea appena annunciato, e volto a spingere l’inflazione verso il 2%, potrà dispiegare tutti i suoi frutti portando l’Italia fuori dalla crisi e finalmente incamminata in un percorso di crescita economica. La sola immissione di nuovo denaro in circolazione con il Quantitative Easing, non può bastare» spiega Paolo Longobardi, presidente Unimpresa, il quale fa notare come lo stesso Draghi abbia sollecitato i Governi nazionali a proseguire con le riforme. E aggiunge che in Italia la riforma più importante «è la diminuzione del peso delle tasse sia sulle famiglie sulle imprese».

=> Tasse in Italia al top d’Europa: la classifica delle imposte al Fisco

Il centro studi dell’associazione imprenditoriale ha effettuato un’analisi che indica una pressione fiscale sopra il 43% per altri cinque anni fino al 2018. I calcoli precisi: nel 2014 tasse al 43,3% del PIL (stesso livello 2013), incremento fino al 43,4% nel 2015 e fino al 43,6% nel 2016. Poi, una lieve diminuzione al 43,3% nel 2017 e al 43,2% nel 2018.
«Cinque anni di pressione fiscale insostenibile provocata da un aumento delle entrate tributarie, nel quinquennio, di oltre 45 miliardi di euro» sottolinea Unimpresa.
Confcommercio fa invece alcuni calcoli sulla possibile riduzione del credito alle imprese dopo il piano BCE:
«Se solo il 15% della nuova liquidità attribuibile all’Italia affluisse alle sue micro e piccole imprese, che stimiamo abbiano bisogno in Italia di circa 3,5 miliardi di euro di credito ogni trimestre in più di quanto effettivamente erogato dalle banche, le prospettive di ripresa economica, anche attraverso il canale degli investimenti produttivi, si rafforzerebbero notevolmente».
Il Centro Studi Confindustria stima che l’operazione possa tradursi in un aumento di PIL (prodotto interno lordo del paese) dell’1,8% in due anni, +0,8% nel 2015 e +1% nel 2016. Per le imprese, in vista un risparmio sugli interessi di 3,2 miliardi.

Impatto su export, consumi, mutui

Altra conseguenza dell’operazione BCE, l’indebolimento dell’euro che, unitamente al basso prezzo del petrolio, contribuisce a dare ulteriore spinta alle esportazioni. L’export è stato il segmento che forse e più di ogni altro ha controbilanciato gli effetti della crisi per le imprese, alle prese con una drastica riduzione della domanda interna. Questo effetto trainante è dunque destinato a proseguire e anzi a rinforzarsi. Possono trarne beneficio in particolare le imprese che esportano e quelle che vogliono inserirsi in nuovi mercati internazionali. Per gli importatori di materie prime, invece, che rischiano viceversa di risultare penalizzati, interviene favorevolmente il basso costo dell’energia. I maggiori finanziamenti alle imprese possono incidere positivamente anche sul livello dei loro investimenti fissi, una voce importante di PIL. Per le famiglie, una delle conseguenze maggiormente rilevanti è probabilmente legata al fatto che si prevede un’ulteriore discesa dei tassi sui mutui ipotecari. (Fonte: BCE)

venerdì 23 gennaio 2015

ecco cosa ci costerà di più nel 2015

 

dal 1° gennaio 2015, per tutti gli italiani, sono scattati una serie di aumenti. la cgia di mestre ne ha individuati 12,  definiti - parafrasando il noto film di robert aldrich - "quella sporca dozzina". andiamo a scoprire quali sono le voci interessate

1) acqua potabile

2) benzina e gasolio per autotrazione

3) multe per violazione del codice della strada

4) tasse automobilistiche dovute anche per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico

5) pedaggi autostradali

6) contributi previdenziali per artigiani e commercianti

7) contributi previdenziali gestione separata inps

8) birra e prodotti alcolici

9) tassazione dei fondi pensione

10) tassazione sulla rivalutazione del tfr

11) riduzione esenzioni sui capitali percepiti in caso di morte in presenza di assicurazione sulla vita

12) iva per l'acquisto del pellet

Parquet: manutenzione e pulizia per mantenerlo bello

 

Il parquet è oggi una delle pavimentazioni più usate negli ambienti domestici, grazie alla sua bellezza e alle insuperabili doti di naturalità del materiale stesso. Inoltre lo sviluppo delle tecnologie di produzione ha portato ad avere prodotti molto resistenti ed estremamente longevi ed ha anche svuotato di senso il luogo comune che descrive il parquet come estremamente delicato e di  difficile manutenzione.

La bellezza e la particolarità del parquet rispetto ad altre pavimentazioni è dovuta al fatto che il legno è un materiale vivo, nel senso che reagisce alle condizioni ambientali in cui si trova, in particolare ai fattori di temperatura e umidità. Da questo punto di vista l’ambiente ideale dovrebbe avere una temperatura compresa fra i 16 °C e i 22 °C (comunque mai inferiore ai 10 °C o superiore ai 30 °C) e un’umidità relativa fra il 45% e il 60%. Nelle nostre abitazioni questi valori sono quasi sempre rispettati, può comunque risultare utile, durante la stagione invernale in cui il riscaldamento può seccare notevolmente l’aria, l’uso di semplici vaschette umidificatrici da appendere ai caloriferi, per evitare eventuali fenomeni di ritiro del legno.
Inoltre il legno reagisce all’aria e alla luce diretta, tramite la naturale ossidazione che avviene col tempo, particolarmente sensibile nei primi periodi dopo la posa iniziale. Ciò può provocare cambiamenti di colore e scurimenti, a seconda delle essenze, anche con effetti piacevoli e di valorizzazione delle stesse tonalità del legno. Un utile suggerimento è quello di aerare sempre i locali e di evitare esposizioni dirette alla luce troppo forti in prossimità delle finestre, utilizzando delle tende, e allo stesso tempo di lasciare respirare uniformemente le superfici, spostando di tanto in tanto eventuali tappeti, specie nella prima fase a seguito della posa.

Col passare del tempo e con il naturale uso potranno verificarsi alcuni piccoli “incidenti domestici” che potrebbero segnare in qualche maniera il parquet. Fra i più comuni la formazione di macchie, dovute all’assorbimento di liquidi e altre sostanze, di abrasioni, dovute al calpestio e all’usura, o di eventuali rigonfiamenti, dovuti a perdite di acqua. Quest’ultimo caso è quello che può provocare i problemi più seri ed è sempre consigliato quindi in caso di acqua sul pavimento di asciugare il più tempestivamente possibile ed eventualmente di applicare prodotti che aumentino l’idrorepellenza dello strato di vernice superficiale. Tali prodotti possono anche prevenire la formazione di macchie, generalmente dovute a fenomeni di assorbimento di sostanze liquide da parte del legno.

Per evitare abrasioni e rigature è senz’altro utile la presenza di uno zerbino fuori della porta di ingresso, così come applicare feltrini sotto gli arredi e posizionare tappeti nelle zone di maggiore passaggio e di forte usura, quali ad esempio postazioni studio con sedie a rotelle. Ricordiamoci però che i segni del tempo su un bel pavimento in legno non sono per forza antiestetici e anzi possono donare un aspetto vissuto che ne caratterizzi ancora di più la piacevolezza.

Manutenzione e pulizia del parquet

Ma vediamo ora quelli che possono essere definiti come trattamenti di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, a seconda della loro frequenza. I trattamenti possono essere distinti anche in base al tipo di finitura del parquet, che può essere a vernice, a cera o a olio. Quelli legati alla pulizia ordinaria sono comuni a tutte e tre le tipologie, quelli di pulizia e manutenzione straordinaria invece si differenziano per tipo di finitura. Di seguito uno schema che ne illustra le caratteristiche.

Manutenzione ordinaria

  • Pulizia costante: si effettua utilizzando un aspirapolvere con spatola apposita o una scopa con setole naturali. Molto utili anche i panni specifici in microfibra elettrostatica attira polvere. Da evitare invece l’uso di macchine pulitrici a vapore
  • Lavaggio – con cadenza più dilatata nel tempo: si effettua utilizzando un panno appena umido e ben strizzato. Si può usare o solo acqua, non calda, o acqua più un detergente neutro per pavimenti in legno, privo di solventi, molto diluito. In commercio ne esistono di specifici sia per parquet finiti a vernice che a olio o cera (foto 1 e 2), anche con funzione antibatterica. Non vanno mai impiegati prodotti schiumosi ed è bene evitare ammoniaca e sostanze aggressive come alcool e candeggina. Una volta effettuato il lavaggio e a pavimento asciutto si può procedere alla lucidatura, senza l’impiego di prodotti particolari, ma solo passando un panno di cotone asciutto seguendo la direzione delle venature del legno.

Manutenzione straordinaria - Trattamenti protettivi differenziati per tipo di finitura

  • Legni verniciati: frequenza legata all’usura, da una volta ogni tre mesi a una volta all’anno. Possono effettuarsi trattamenti con prodotti protettivi in dispersione acquosa, per ravvivare e proteggere lo strato di vernice esistente. Le modalità sono le stesse del normale lavaggio ma insieme all’acqua si usano prodotti specifici protettivi ravvivanti e rinforzanti che, a seconda dei casi, possono migliorare la resistenza all’abrasione, agire sulle proprietà di idrorepellenza, e infine incidere sulla resa estetica del pavimento agendo su macchie e segni e difetti non troppo pronunciati (foto 3). Esistono in commercio anche smacchiatori a base di solventi, ma questi prodotti vanno usati con attenzione e solo localmente dato che possono intaccare le vernici e lasciare aloni. Per proteggere pavimenti particolarmente sollecitati si può ricorrere all’utilizzo di speciali cere denominate commercialmente Polish, con effetto opaco o lucido, che andranno però poi rimosse tramite levigatura prima di ulteriori applicazioni (fot 4). Consigliamo comunque di non eccedere con questo tipo di trattamenti e di consultare sempre le schede tecniche dei produttori per una corretta applicazione. È anche preferibile utilizzare prodotti raccomandati dal produttore stesso del parquet, poiché l’uso di prodotti non del tutto compatibili potrebbe, in certi casi, incidere sull’aspetto naturale del legno.
  • Legni cerati: frequenza legata all’usura, anche fino a una volta al mese. È necessario effettuare periodicamente un intervento di riceratura, per ridare lucentezza alla finitura che altrimenti annerisce col tempo. Si effettua prima eliminando la vecchia cera, passando un panno inumidito in una soluzione di acqua e di un solvente a cera, poi, dopo un risciacquo, si può procedere all’applicazione della nuova mano di cera e alla lucidatura finale. Esistono cere in pasta o liquide, queste ultime di più facile applicazione, sia sintetiche che naturali. Senz’altro consigliabili quelle a base di cera d’api e resine vegetali (foto 5). Esistono anche specifici prodotti solventi per cera da usare localmente per eliminare eventuali macchie o le strisce nere di gomma lasciate dalle scarpe.
  • Legni con finitura a olio: frequenza legata all’usura, mediamente una volta ogni tre mesi. È necessario rinnovare l’olio per nutrire e proteggere il legno, stendendo semplicemente una nuova mano del prodotto, seguendo la direzione delle venature del legno. Non si devono effettuare precedenti rimozioni (foto 6). Il trattamento a olio permette al legno di traspirare, lasciandone i pori aperti, e dona un aspetto molto naturale. Al contempo è più sensibile alle macchie. Quest’ultime però, così come graffi e strisce possono, a differenza dei casi di finitura a vernice, essere trattate localmente, anche con parziali levigature, e compensate con olio di ripristino.

ristrutturare-parquet-manutenzione

Chimiver (www.chimiver.com) offre numerosi prodotti per la pulizia e la manutenzione del parquet: 1: Velurex Cleaner Star è un detergente neutro multiuso adatto alla pulizia di parquet verniciati. Esiste anche nella versione Super Azione Battericida, addittivata con nano particelle che conferiscono un’azione battericida prolungata nel tempo. 2 Lios Soft Balm è invece un detergente concepito per la normale pulizia di pavimenti in legno trattati ad olio. Oltre a detergere nutre anche il pavimento grazie alla sua composizione contenente una parte di olio di trattamento. 3 Velurex Freshen Up è un rinfrescante all’acqua per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati trattati con finiture a base acqua. La sua formula rinnova, protegge e ripristina i pavimenti opachi, rovinati o abrasi. Specificamente formulato senza agenti opacizzanti o cere, conferisce un nuovo look ad ogni pavimento vecchio e rovinato. 5 Lios Natural Wax cera d’api per parquet finiti a cera. È un prodotto a base di pregiate cere naturali e cere carnaube, ideale per la riceratura, e conferisce eccellente durezza e brillantezza. 6 Lios Talita un olio rigenerante di manutenzione per la cura di pavimenti in legno trattati ad olio naturale. Da utilizzare quando il pavimento presenta un aspetto particolarmente rovinato, abraso, “secco” o non uniforme. 

4 Prodotto da Bona, Bona Polish è una cera specifica per il trattamento di pavimenti in legno tradizionali e prefiniti verniciati. La sua nuova formulazione poliuretanica protegge il legno dai segni dell’usura e lo rende estremamente duraturo, con la possibilità di un effetto opaco o lucido. www.bona.com

Una casa sottotetto organizzata come loft

 

Organizzato come un grande loft  al primo piano sottotetto, la casa era un grande spazio completamente vuoto, con quattro pilastri centrali a sostenere la copertura a capanna. Sono state preservate però le funzioni e gli ambienti più privati con un impianto tradizionale: due camere da letto, due bagni, una lavanderia e, all’estremo opposto, uno studio professionale. La luminosità naturale è stata potenziata dalla scelta monocromatica del bianco, con pareti e partizioni candide, travi a vista e struttura lignea portante altrettanto nivee, pavimentazione di tavolato di rovere sbiancato e graffiato. Compresi i soppalchi, l’appartamento misura circa 300 metri quadrati. 

Clicca per vederle full screen le immagini della casa. Più sotto una selezione con le didascalie

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  • Il lungo soggiorno collega i due estremi della casa, destinati ad abitazione e a studio professionale. La continuità spaziale viene ritmata dalla luce zenitale filtrata da tre coppie di finestre a raso, che identificano anche i diversi ambiti funzionali. Unica macchia di colore il grande tappeto rosso rubino, che definisce idealmente la zona di conversazione. ▪ Finestre a raso Velux ▪ Divano Molteni ▪ Pavimentazione TiEmmeCi

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  • Come un muro di spina, le librerie e le armadiature bianche centrali separano la zona giorno dagli ambienti notte e funzionano da parete attrezzata anche per le apparecchiature elettroniche. I sopraluce trasparenti in alto lasciano intravedere la copertura, per dare profondità alle prospettive, e permettono alla luce di diffondersi. Come piano di appoggio per la cucina e tavolo da pranzo un grande bancone realizzato con una tavola di ciliegio dello spessore di 8 cm posata a sbalzo su una struttura metallica nascosta, imbullonata al piano di calpestio e rivestita anch’essa di ciliegio per diventare contenitore delle pentole. ▪ Sedie Catifa 46 di Arper ▪ Lampada a sospensione Artemide ▪ Poltrona Aston di Arper

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  • Il disimpegno che conduce alla parte più privata della casa offre uno scorcio articolato, modulato dalla posizione strategica del volume delle camere e delle librerie in rapporto ai pilastri portanti, oltre che dalla luce naturale proveniente dalle aperture a raso e a parete. Unica concessione al colore, oltre alle coste dei libri, gli allegri tappeti a pois rossi che conducono verso il cuore dell’abitazione.

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  • Baricentrica rispetto all’estensione della mansarda, la scala a pianta quadrata dell’ingresso è chiusa al primo piano da un volume di acciaio nero, vetro bianco e vetro trasparente. Interessante il dialogo tra materiali del passato, come il cotto della pavimentazione, e di oggi, tra cui l’acciaio della struttura e il cristallo dei parapetti, privi di cornice portante per aumentarne la trasparenza e la leggerezza dell’insieme.

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  • La cucina minimale con ante di legno laccato e piano di Corian® è chiusa dentro a una armadiatura bianca con ante pieghevoli a pacchetto, utile negli ambienti aperti per celarla alla vista quando non la si usa. Sulla destra la porta nera di mdf laccato porta alla restrostante lavanderia, dove oltre a lavatrice e asciugatrice trovano posto anche il frigorifero e una serie di armadiature a supporto della cucina. ▪ Cucina Minimal Cucine ▪ Fuochi Wolf ▪ Forno Foster ▪ Lavandino e cappa Franke ▪ Elettrodomestici Electrolux

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  • Minimalismo estremo anche nella camera matrimoniale, arredata semplicemente con letto tessile corredato di testata a pianale che prosegue ai lati con due ali contenitive come comodini, tavolino di servizio e grandi fotografie poggiate a terra o su una sottile mensola nera, segno grafico sulla parete bianca. ▪ Poltroncina Catifa 80 di Arper

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  • La piccola e bassa camera degli ospiti, ricavata in un soppalco a cui si accede tramite una scala a fianco della cucina risulta più spaziosa grazie al bianco e all’illuminazione di un lucernario Velux. Accoglie con un materasso matrimoniale appoggiato direttamente sulle assi di rovere sbiancato del pavimento come un futon giapponese. Anche qui fotografie in grandi formati appoggiate al pavimento e un elegante tavolino come servomuto.

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  • Total-white anche nel piccolo bagno dello studio, fornito però di doccia, ricavato nella zona lavoro del fotografo padrone di casa, all’estremità opposta della mansarda rispetto alla cucina. Sopra al bagno un soppalco tecnico, con tutti gli impianti per il riscaldamento (a pavimento con caldaia a condensazione) e il raffrescamento dell’appartamento.

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  • Il bagno della camera matrimoniale è rivestito di resina bianca ed ha sanitari sospesi; un lungo piano di compensato rivestito anch’esso di resina sostiene il lavabo di pietra lavica nera. La doccia è a filo pavimento, con scarico a canale e rivestimento di resina, separata dal resto dell’ambiente da un cristallo inserito a terra senza telaio. Lo specchio è applicato direttamente a muro, per un effetto di ulteriore pulizia formale. ▪ Sanitari Flaminia

C:Documents and SettingsHP_AdministratorDesktopsilviaAlessi

Foto: Andrea Alessio (www.andreaalessio.it )
Progetto: architetto Silvia Bortolini, San Polo 1512/E – Venezia, www.silviabortolini.it 

Ecobonus per tutto il 2015 per i lavori di riqualificazione energetica in condominio

 

L’ecobonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che sono realizzati sulle parti comuni dei condomini avrà misura pari al 65% fino al 31 dicembre 2015, anziché terminare il 30 giugno di quest’anno. Questa è la principale novità prevista dalla Legge di Stabilità, entrata in vigore il 1 gennaio scorso per quanto riguarda gli interventi sugli edifici condominiali. La Legge in questione proroga di un altro anno le detrazioni fiscali sulla casa, quindi sia la detrazione al 50% per lavori di ristrutturazione e il correlato bonus mobili, sia quella al 65% per interventi di riqualificazione energetica, che saranno fruibili per gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2015. Anche per i condomini. Così ricapitolando: la disciplina precedente ha stabilito che per i lavori sulle parti comuni dei condomini, l’ecobonus dovesse essere al 65% fino al 30 giugno 2015 e poi dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 al 50%. Ora l’ecobonus anche per i lavori sui condomini, sarà al 65% per tutto il 2015. Dal 1 gennaio 2016 invece scenderà al 36%. Negli interventi per cui si ha diritto all’ecobonus al 65%, anche quelli realizzati sulle parti comuni dei condomini, la Legge di Stabilità vi fa rientrare anche l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro e di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Attenzione infine alla ritenuta sui bonifici bancari o postali con cui sono pagate le spese di riqualificazione energetica anche sui condomini. L’aliquota è aumentata dal 4 all’8% già dal 1 gennaio 2015.

Decreto semplificazioni: agevolazioni e detrazioni per la casa

 

decreto-semplificazioni

L’Agenzia dell’Entrate, con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, elenca le novità del decreto semplificazioni, tra nozione di prima casa, detrazione Irpef del 65% per lavori di recupero energetico, addizionale comunale  e regionale Irpef.

Agevolazioni IVA acquisto prima casa

E’ possibile usufruire di agevolazioni IVA in caso di acquisto di prima casa, con l’applicazione un’ aliquota del 4%:

  • in tutti gli atti di trasferimento;
  • per le abitazioni in costruzione classificate nelle categorie catastali: A/2; A3;A4;A5;A6;A7;A/11.

Sono invece escluse dall’agevolazione IVA del 4%:

  • le categorie catastali: A/1; A/8; A/9;
  • le transazioni immobiliari e atti di compravendita, che abbiano come oggetto abitazioni non abitative (uffici, studi privati).

E’ da sottolineare che per individuare gli immobili che possono usufruire di questa agevolazione non bisogna più rifarsi al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistingue le abitazioni di lusso. Pertanto, la categoria catastale va dichiarata nell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale di abitazione.

Addizionale comunale e regionale Irpef

I comuni non possono più avere la possibilità di variare l’aliquota, pubblicando la relativa delibera entro il 20 dicembre, ma devono rifarsi a quella dell’ anno precedente. Mentre possibili variazioni addizionali regionali dovranno essere pubblicate, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, sul sito delle Finanze.

Dichiarazione di successione

Sono state adottate alcune misure di semplificazione per gli adempimenti che concernano le dichiarazioni di successione.

  • in caso di rimborsi fiscali del de cuius, erogati dopo la presentazione della denuncia di successione, non vige più l’obbligo di produrre una documentazione integrativa;
  • si è alzata a 100.000 euro la soglia per poter usufruire dell’esonero della presentazione della dichiarazione di successione. Solo se si tratta di eredità devoluta al proprio coniuge o a parenti in linea retta, non cadono beni immobili o diritti reali immobiliari;
  • è possibile allegare alla dichiarazione di successione anziché i documenti originali delle copie non autenticate, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Detrazione Irpef del 65% per lavori di recupero energetico

Decade l’obbligo per coloro che beneficiano dell’ecobonus del 65% di comunicare all’Agenzia dell’Entrate le spese sostenute l’anno precedente, in caso di lavori pluriennali. Non si applica così la sanzione a coloro che, prima del Decreto semplificazioni, hanno omesso la comunicazione o l’hanno inviata irregolarmente.

Legge stabilità 2015: novità e agevolazioni per la casa

 

legge stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015 è stata approvata nel mese di dicembre e apporta delle novità che riguardano anche il settore immobiliare, scongiurando però l’ennesimo aumento delle imposte sulla casa. E’ per il momento allontanata l’idea della Local Tax, mentre sono prorogate fino al 31 dicembre 2015 le detrazioni che riguardano gli interventi di ristrutturazione e le detrazioni Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Lo stesso vale per gli ecobonus.

No alla Local Tax

Per il momento quindi pare accantonata l’idea di unire Imu e Tasi e infatti si continueranno a pagare Imu Tasi e Tari. Con l’aumento dell’aliquota Tasi che viene bloccato al 2,5 per mille sulla prima casa, a differenza della legge di Stabilità del 2014 che dava la possibilità ai Comuni di aumentarla fino al 6 per mille.

Interventi di ristrutturazione

Fino al 31 dicembre 2015 viene confermata la detrazione del 50% per il recupero edilizio, fino ad un massimo di 96 mila euro. La stessa detrazione vale anche per le abitazioni all’interno di fabbricati ristrutturati da imprese, a patto però che queste le assegnino o le vendano entro 18 mesi. Allungando quindi il lasso di tempo che precedentemente si riduceva a 6 mesi.

Sempre per coloro che provvederanno a lavori di ristrutturazione sarà possibile usufruire anche di detrazioni Irpef del 50% per l’acquisto di elettrodomestici e mobili, per un totale massimo di 10 mila euro di spesa. Cosa che invece si pensa che nel 2016 verrà ridotta, passando da una detrazione del 50% ad una del 30%.

Ecobonus del 65%

La detrazione del 65% per la riqualificazione energetica viene prorogata ugualmente fino al 31 dicembre 2015 ed è estesa anche all’installazione di schermature solari (fino a 30 mila euro) e ad impianti di climatizzazione invernale, alimentati da biomasse combustibili. E’ prorogata allo stesso modo anche la detrazione antisismica del 65%, per interventi di messa in sicurezza di abitazioni, situate in zone ad alta gravità sismica.

Imu e Tasi, quali novità nel 2015 dopo lo slittamento del progetto sulla tassa unica?

 

Imu e Tasi, quali novità nel 2015 dopo lo slittamento del progetto sulla tassa unica?

La scadenza per il versamento del saldo Imu e Tasi era fissata allo scorso 16 dicembre, ma per chi ha mancato l'appuntamento o per chi ha versato un saldo insufficiente c'è la possibilità di usufruire del nuovo ravvedimento operoso, che nel 2015 prevede l'applicazione di sanzioni in misura ridotta.

imu-tasi-corbis-672A partire dal 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ravvedimento operoso per sanare il mancato, o non sufficiente, pagamento di Imu e Tasi. Il nuovo ravvedimento operoso è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e si applica a tutti i tributi e anche alle violazioni commesse prima del 2015, sempre che non sia già stato notificato al contribuente l'atto impositivo, per evitargli di dover corrispondere le sanzioni piene all'Amministrazione finanziaria. Dopo lo scadere dei termini per usufruire del ravvedimento sprint, di cui ci si può avvalere entro 14 giorni dalla scadenza, il nuovo ravvedimento operoso prevede infatti l'applicazione di sanzioni agevolate, ridotte al 3% (1/10 della sanzione piena) fino al trentesimo giorno dalla scadenza, corrispondente al 15 gennaio, e al 3,33% (1/9 della sanzione piena) fino al novantesimo giorno dalla scadenza, corrispondente al prossimo 16 marzo.

Oltre all'imposta e alle sanzioni dovranno essere versati anche gli interessi di mora, maturati ogni giorno dall'omissione fino al ravvedimento e applicati unicamente all'importo dovuto come imposta. Per calcolare gli interessi, bisogna far riferimento al tasso di interesse legale nei singoli periodi d'imposta, corrispondenti all'1% annuo per il periodo dal 16 al 31 dicembre 2014, e allo 0,5% annuo dal 2015.

A partire dal 2015 un'altra novità dovrebbe coinvolgere i contribuenti italiani: l'arrivo del bollettino Tasi precompilato e inviato dal Comune direttamente a casa, che aiuterà non poco i proprietari di immobili nel versamento delle tasse, evitando il caos dell'anno passato. A stabilirlo è stata la Legge di Stabilità 2014, che aveva rimandato di un anno, quindi al 2015, questa misura semplificativa degli adempimenti a carico dei cittadini.

Resta la difficoltà per la quota a carico degli inquilini, dal momento che i Comuni non sempre hanno dati aggiornati sui contratti di affitto. Ricordiamo infatti che agli inquilini spetta una quota variabile tra il 10 e il 30% dell'intero importo Tasi, a seconda delle diverse delibere dei Comuni. Anche in questo caso si auspica un intervento di semplificazione da parte delle istituzioni.

Ape, ecco chi elargirà le sanzioni nei casi di violazione.

 

Ape, ecco chi elargirà le sanzioni nei casi di violazione.

E' obbligatorio la comunicazione all'Agenzia per i lavori di riqualificazione energetica che durano più anni? E quali sono le sanzioni in caso di violazione della prestazione energetica? L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi i materia di certificazione e riqualificazione energetica, commentando le novità fiscali contenute nel Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

casagreenArriva a fine anno il chiarimento delle Entrate in merito al decreto semplificazioni: con la Circolare 31/E del 30 dicembre 2014 vengono infatti precisate le norme contenute nel D.L. 175/2014. Fra le interpretazioni fornite, ce ne sono alcune che riguardano da vicino il settore casa.

Il paragrafo 25 della Circolare chiarisce infatti le disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica. L'interpretazione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico l'amministrazione competente alla somministrazione delle sanzioni delineate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 nei casi di violazione relative alle disposizioni in materia di Attestato di Prestazione Energetica. Sarà l'Agenzia delle Entrate a individuare, fra le informazioni disponibili, quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e a trasmetterle, per via telematica al Ministero dello Sviluppo Economico il quale si occuperà dell'accertamento e della contestazione della violazione.

Ricordiamo che il pagamento della sanzione non esenta dall'obbligo di presentare l'Attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso.

Sempre in ottica di semplificazione degli adempimenti previsti per i contribuenti, il paragrafo 4 abroga la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici. La soppressione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarda sia i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015; sia i soggetti con il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per le spese sostenute nel periodo d'imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Ovviamente, con l'obbligo di presentare la comunicazione vengono cancellate anche le sanzioni istituite dalla Circolare 21/E del 2010 in caso di omesso o irregolare invio di ogni comunicazione, anche in relazione a inadempimenti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto per le quali, alla stessa data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

domenica 11 gennaio 2015

riforma del catasto, il problema delle rendite sovrastimate

 

 

il governo è al lavoro sulla riforma del catasto. e dopo l'approvazione del decreto legislativo sulle commissioni censuarie, sta preparando il secondo decreto attuativo. il cammino è iniziato, ma non senza problemi. sembra, infatti, che in 5mila comuni su 8mila non ci sia il numero minimo di compravendite necessarie a offrire una base statistica solida. questo significa che i valori del nuovo catasto saranno spesso calcolati su aree più vaste del previsto

secondo quanto sottolineato dal sole 24 ore, tra gli aspetti principali del secondo decreto c'è la definizione delle nuove categorie catastali, che divideranno gli immobili in due maxi-gruppi. il problema è che i risultati concreti di questa attività dipenderanno soprattutto dagli ambiti territoriali entro i quali verranno inseriti i nuovi valori. il nuovo catasto dovrà attribuire a ogni immobile valori in linea con quelli del mercato, ma a causa della crisi dell'edilizia in molte aree del paese questo mercato non c'è più

ad oggi, le zone censuarie sono soprattutto nelle città molto grandi e quindi la stessa tipologia immobiliare ha lo stesso valore anche se in quartieri molto diversi. nel nuovo decreto dovrebbero essere ufficializzate le zone omi, ossia quelle definite dall'osservatorio sul mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate, ma nel triennio che la delega chiede di adottare come base di riferimento per calcolare i valori fiscali degli immobili (2011-2013), le compravendite sono scese del 24% rispetto ai tre anni precedenti e, secondo i calcoli delle entrate, in 5.158 comuni ci sono state meno di 100 transazioni. situazione che rende impossibile fissare i valori ufficiali delle varie tipologie di immobili

come risolvere il problema? l'unica soluzione sembra quella di allargare le zone, che in alcuni casi potrebbero estendersi fino all'intera provincia. sarà su questi accorpamenti, che costituiranno gli ambiti territoriali, che verranno applicati gli stessi algoritmi di calcolo dei valori catastali. una soluzione che però rischia di veder scoppiare molteplici contenziosi da parte di proprietari che non accetteranno il fatto di dover pagare più tasse a causa di un problema statistico

agevolazioni iva prima casa, novità dall'agenzia delle entrate

 

 

con la circolare n 31/e del 30 dicembre 2014, l'agenzia delle entrate ha introdotto importanti novità sui criteri per fruire delle agevolazioni prima casa ai fini iva. l'imposta sul valore aggiunto al 4% infatti si applica ora a tutti i trasferimenti di immobili non rientranti nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9, in conformità a quanto avviene già per l'imposta di registro

l'articolo 33 della citata circolare introduce importanti novità sui criteri per l'applicazione dell'agevolazione al 4% dell'imposta sul valore aggiunto.per effetto delle modifiche apportate dalla disposizione al numero 21) della tabella a, parte ii, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, l’aliquota iva del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

- cat. a/1 - abitazioni di tipo signorile;

- cat. a/8 - abitazioni in ville;

- cat. a/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

l’applicazione dell’agevolazione iva “prima casa” è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell’immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili “di lusso”

stipula dell'atto di trasferimento- per poter usufruier dell'iva agevolata al 4% in sede di stipula dell'atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull'abitazione deve essere dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale dell'immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore  (cat. a/2 – abitazioni di tipo civile; cat. a/3 – abitazioni di tipo economico; cat. a/4 – abitazioni di tipo popolare; cat. a/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; cat. a/6 – abitazioni di tipo rurale; cat. a/7 – abitazioni in villini; a/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi), oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131)

resta inteso che l’agevolazione iva “prima casa” non trova applicazione in relazione ai trasferimenti di immobili non abitativi, quali quelli rientranti nella categoria catastale a/10 – uffici e studi privati

allineazione all' imposta di registro- l'articolo 33 della circolare allinea la nozione di prima casca rilevante ai fini dell'applicazione dell'aliquota iva del 4 per cento alla definizione prevista dalla disciplina agevolata dell'imposta di registro. anche in questo caso, infatti, si applica l'aliquota agevolata del 2% per i trasferimenti di prime case, ad eccezione delle categorie catastali a1, a8 e a9

circolareagenziaentrate.pdf

istat: continua la discesa dei prezzi delle case usate, ma le abitazioni nuove registrano la prima crescita in due anni(scarica pdf)

 

 

nel terzo trimestre dell'anno continua la discesa dei prezzi delle case. secondo le stime dell'istituto di statistica nazionale, il valore delle abitazioni è sceso dello 0,5% nel terzo trimestre dell'anno appena trascorso, e del 3,9% nei confronti dello stesso periodo del 2013. la flessione riguarda però solo le case usate, mentre le abitazioni nuove subiscono il primo aumento dopo due anni (+0,7%)

secondo i dati ancora provvisori dell'istat, il calo congiunturale dipende esclusivamente dalla diminuzione dei prezzi delle abitazioni esistenti (-0,7%), per le abitazioni nuove si registra invece un aumento dei prezzi rispetto al trimestre precedente (+0,7%), il primo dopo due anni

su base annuale, il valore delle abitazioni soffre una flessione del 3,9%, rispetto al 4,9% del secondo trimestre. ciò è la sintesi delle diminuzioni su base annuale dei prezzi sia delle abitazioni esistenti (-4,8%) sia di quelle nuove (-1,3%)

in media, nei primi tre trimestri del 2014, i prezzi delle abitazioni diminuiscono del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sintesi di un calo del 2,4% dei prezzi delle abitazioni nuove e del 5,5% dei prezzi di quelle esistenti

prezzi_delle_abitazioni_-_08_gen_2015_-_testo_integrale.pdf

sanzioni ape, ecco i chiarimenti dell'agenzia delle entrate

 

 

cosa succede in caso di violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica (ape)? a spiegarlo la circolare n. 31/e/2014 dell'agenzia delle entrate, in cui si individua nel ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente all'irrogazione delle sanzioni

nel dettaglio, con la circolare è stato spiegato che l'art. 34 del decreto modifica l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individuando nel ministero dello sviluppo economico l'amministrazione competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di violazioni relative alle disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica

secondo quanto evidenziato, poi, il pagamento della sanzione non esenta comunque dall'obbligo di presentare l'attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, al citato ministero

e ancora: "l'agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il ministero dello sviluppo economico, individuerà, nel quadro delle informazioni disponibili, acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 3 dell'art. 6 citato, quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà, in via telematica, allo stesso ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione"