Il problema è proprio capire quale tributo pagare, a quale tipo
di immobile si abbina e principalmente quanto pagare. Il tutto
considerando gli incrementi di aliquota, calcolati in punti percentuale, che
ogni singolo comune potrà aggiungere all’aliquota base stabilita dalla norma di
partenza.
Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza riepilogando la situazione.
SIGNIFICATO DELLE SIGLE – La
Iuc (Imposta
Unica Comunale) di fatto non esiste come tributo singolo da pagare, ma é una
denominazione che accorpa la
Imu (Imposta Municipale
Propria, defunta per la prima casa, ma operativa sugli altri immobili) e la
Tari
(Tassa Rifiuti), che si pagheranno separatamente.
La
Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili), invece, avrà una
sua propria quantificazione, come la Imu e la Tari.
SCADENZE DEI PAGAMENTI – Il versamento della prima rata di
questi tributi al momento, resta fissato al 16 giugno.
Le numerose richieste di proroga non sono state, per ora almeno, accolte.
REQUISITI BASE – Vediamo nello specifico su quali
immobili e per quali servizi si pagheranno questi tributi.
Iuc: comprende, come si è detto, Imu e Tari.
- Imu: viene abolita solo per la 1° casa ma resta per gli
altri immobili. Si paga sul possesso del bene.
- Tari: avrà le stesse caratteristiche
della Tarsu (Tassa Rifiuti Solidi urbani), quindi sarà dovuta da chi
detiene l’immobile a qualunque titolo,dunque devono pagare, in quanto
soggetti passivi, tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte,
a qualsiasi titolo utilizzate, situate nel territorio comunale. E’
pertanto tenuto al pagamento colui il quale dispone dei locali o dell’area, a
prescindere dal titolo che legittima l’occupazione (proprietà, locazione, uso,
ecc.), e soltanto nel caso di occupazione precaria, ad esempio in
presenza di locazioni di breve durata (si pensi alla locazione per uso
turistico) l'imposta è dovuta dal proprietario.
E’ inoltre opportuno precisare che nei confronti degli appartenenti al nucleo
familiare o di chiunque occupi aree e locali in comunione con altri, ciascuno
dei coobbligati (conviventi, soci, ecc.) può essere tenuto al pagamento della
totalità della tassa (in forza del cosiddetto "vincolo di
solidarietà").
Le tariffe saranno stabilite dal Comune , L’imposta é
dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati,
quindi si applica su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti
urbani.
Ricordiamo che sono esenti le superfici che producono
rifiuti speciali e le aree scoperte pertinenziali (balconi, terrazze, i posti
auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi)
L’imposta è composta di una quota fissa e di una variabile.
La prima é a copertura dei costi fissi del servizio. La seconda per la
fruizione del servizio da parte del contribuente. Le utenze domestiche pagano
in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare.
Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di
produttività dei rifiuti.
Per la definizione delle tariffe si deve aspettare il 30
giugno 2014 data in cui il ministero dell'Ambiente dovrebbe approvare un
nuovo regolamento. Per il pagamento è necessario fare riferimento al proprio
Comune che deve assicurare almeno due rate semestrali.
-
Tasi: L’imposta che come detto si applica sui
servizi indivisibili comunali come illuminazione e polizia locale si applica
sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree fabbricabili.
praticamente è stata istituita per coprire il mancato gettito ai
Comuni dell’Imu per la 1° casa, ora definitivamente abolita. Ma di fatto ne è
una duplicazione poiché, pur differenziandosi nell’aliquota da applicare, verrà
utilizzata la stessa base imponibile, anche se la legge consente ai Comuni di
deliberare autonomamente degli sconti per i non residenti. Contrariamente alla
Tari, però, che viene pagata da
chi utilizza l’immobile, la Tasi colpisce i proprietari. Ma con
la particolarità che, trattandosi di un contributo versato al Comune per i
servizi indivisibili (illuminazione e pulizia delle strade, ad esempio),
sarà pagata anche dagli inquilini,
se l’immobile è affittato,
in una percentuale che varierà dal 10% al 30%
.
LE ALIQUOTE – Per la
Imu le aliquote non
hanno subito variazioni rispetto alla norma originaria, mentre per la
Tari,
come abbiamo detto, saranno i Comuni a stabilire le tariffe da
applicare. E con la
Iuc, dunque, che appunto comprende Imu e
Tari, non dovremmo avere problemi.
E’ la
Tasi da guardare con sospetto. Vediamo perché. La
legge di Stabilità indica per questo tributo
un’aliquota da applicare
che va da un minimo dell’ 1 per mille a un massimo del 2,5 per mille. Stabilisce
però anche che
la somma delle aliquote Tasi + Imu non potrà superare il
6 per mille per le abitazioni principali e il 10,6 per mille per gli altri
immobili. Praticamente le aliquote massime dell’Imu. Ma successivi
ritocchi alle aliquote hanno portato ad un aumento, che oscilla
dallo
0,1 per mille allo 0,8 per mille. Quindi al momento
il comune
potrà deliberare un’aliquota Tasi fino a un massimo del 3,3
per mille (2,5 + 0,8 = 3,3 per mille), arrivando dunque al tetto massimo Imu +
Tasi dell’11,4 per mille (10,6 + 0,8 = 11,4 per mille).
UN CASO PARTICOLARE – Ma non finisce qui. Nel caso in cui
si
possieda un immobile, che non sia l’abitazione principale, che sia sfitto e si
trovi nel comune in cui si ha la residenza, bisognerà considerare che
su questo, oltre all’Imu come altra abitazione, alla Tari e alla Tasi,
andrà
pagata anche l’Irpef sulla prossima dichiarazione dei redditi, ma per
fortuna
solo al 50% di quanto dovuto.
E in questo caso sì, che le imposte da pagare sulla stessa casa diventano
effettivamente quattro!