domenica 25 maggio 2014

730, quali sono le detrazioni possibili? lo spiega l’agenzia delle entrate

 

l’agenzia delle entrate spiega quali sono le possibili detrazioni per chi compila il 730: dalla visita medica per il rinnovo della patente alle sedute da psicologo e psicoterapeuta, dai farmaci omeopatici alle spese per l'istruzione, dall'asilo nido al test di accesso ad un corso di laurea

si tratta di un lungo elenco, dal quale sono escluse, ad esempio, la spesa per i farmaci da banco e l'iscrizione in palestra, o ancora le spese per la scuola materna e per l’osteopata. per quanto riguarda l’assicurazione, invece, nella dichiarazione dei redditi 2014 si possono continuare a portare in detrazione i premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni con un importo massimo di 630 euro

per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, la detrazione riguarda i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni; per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal primo gennaio 2001, sono detraibili i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (in questo caso, la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto)

e cosa succede con i contratti di affitto? in questo caso, durante il periodo di applicazione della cedolare secca il canone non può essere aggiornato e quindi il locatore non ha facoltà di chiedere una modifica a qualunque titolo. La cedolare può essere applicata anche a contratti transitori di durata inferiore a 30 giorni, mentre del regime non possono usufruire società di persone e di capitali né enti commerciali o non commerciali. in merito invece al bonus mobili, l’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014

730, quali sono le detrazioni possibili? lo spiega l’agenzia delle entrate

tasi prima casa, quando si paga? questo e gli altri nodi ancora da sciogliere del "pasticciaccio all'italiana"

 

doveva semplificare la tassazione sulla casa, doveva essere più leggera dell'imu, quasi una "passeggiata" indolore per i contribuenti. ed invece si è trasformata nel solito pasticciaccio all'italiana. mentre sembra ormai chiaro (a meno di ripensamenti dell'ultimo minuto) il rinvio a settembre del versamento sulla seconda casa, non è pervenuta alcuna notizia dal mef per quanto riguarda l'abitazione principale, mentre gli inquilini- chiamati anche loro alla cassa- brancolano nel buio delle delibere comunali

rinvio a settembre, senza una data certa- la nota del mef sembra chiarissima: in quei comuni dove non deliberanno nei tempi stabiliti le aliquote per la tasi 2014, il pagamento sarà rinviato a settembre. ma non dice niente sulla data scelta, sarà, come si presume, il 16?

le delibere dei comuni- lo spartiacque è il 31 maggio, giorno in cui le delibere con le aliquote approvate dai comuni devono essere pubblicate sul sito del ministero dell'economia. ma è anche il 23 maggio, perché l'approvazione delle stesse deve avvenire entro questa data. se la delibera non c'è, il pagamento è rinviato

seconda casa: i proprietari di seconde case hanno comunque tutti un appuntamento per il 16 giugno, perché dovranno pagare l'imu sugli immobili diversi dall'abitazione principale. la rate si pagherà con le aliquote 2013 e sarà pari alla metà dell'imposta dovuta per il 2014. se il comune ha approvato le aliquote allora si pagherà anche la metà della rata tasi

prima casa: se il comune ha deliberato le aliquote i proprietari di prima casa dovranno pagare la prima rata il 16 giugno, altrimenti si apre il dilemma. l'attuale normativa parla di un versamento unico a dicembre, ma è in arrivo un ulteriore decreto che potrebbe uniformare il pagamento a settembre per la prima e la seconda casa. adesso resta tutto da vedere

inquilini- quest'anno a pagare la tasi saranno anche gli inquilini. la quota a carico dei locatari potrà variare dal 10% al 30% del totale. ma anche questo diipende dalle delibere comunali. se la delibera verrà adottata anche gli inquilini dovranno pagare la loro rata di giugno, altrimenti tutto slitterà alla data indicata dal decreto

aumento delle surroghe e calo dei tassi, qualcosa sta cambiando nel mondo dei mutui

 

MutuiSupermarket: diminuiscono i tassi e surroga in ripresa

soffia un vento nuovo nel mercato dei mutui. l'erogazione dei finanziamenti nel primo trimestre del 2014 è aumentata del 20%, mentre diminuiscono gli spread. non a caso hanno ripreso a correre le surroghe, che in sostanza rappresentano un tentativo del mutuatario di "rottamare" il proprio mutuo per otttenere condizioni migliori. guido bertolino di mutuisupermarket illustra i cambiamenti che stanno interessando il mercato dei mutui

aumento delle surroghe e calo dei tassi, qualcosa sta cambiando nel mondo dei mutui
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Wed, 21 May 2014 09:22:58 GMT

8 interessanti idee per un appartamento moderno

 

cambiare aspetto a una casa di circa 120 m2, e trasformarla in un'abitazione capace di unire il tipico stile delle farmhouse americane con quello più tradizionale di un appartamento di città, è possibile. lo dimostrano gli otto progetti realizzati dai nostri collaboratori di cocontest, la piattaforma dedicata all'interior design

questa settimana tra i contest conclusosi su cocontest, la piattaforma web italiana dedicata all’interior design, abbiamo selezionato un concorso particolare poiché rispetto ai concorsi passati si tratta di un contest privato. quello dei contest privati è nuovo servizio, introdotto da cocontest nel mese di aprile, grazie al quale i clienti interessati a ridisegnare le proprie case o i propri ambienti di lavoro possono ottenere un numero fisso e garantito di progetti da architetti provenienti da tutto il mondo

tutti i progetti sono revisionati dai designer interni di cocontest per garantire la massima compatibilità delle proposte architettoniche con i gusti e le necessità dei committenti. il contest di questa settimana riguarda la ristrutturazione completa di un appartamento di circa 120 metri quadri a roma. i committenti, una giovane coppia con un bambino, desideravano ridisegnare lo stile dell’appartamento, appena acquistato, creando un’atmosfera che fosse una via di mezzo tra quella tipica delle farmhouse americane e quella più tradizionale dei un appartamento di città

alla scadenza dei 21 giorni concessi agli architetti e ai designer interessati, la giovane coppia ha ottenuto 8 progetti estremamente curati e dettagliati. il progetto vincitore è risultato essere quello realizzato dallo studio di interior design romano moon studio design, che ha pensato di creare un’atmosfera al contempo allegra e raffinata colorando alcune pareti con un interessante color verde chiaro e suggerendo componenti d’arredo moderno e essenziali

molto bello anche il progetto realizzato dall’architetto spagnolo natalia gutierrez jorge, classificatosi secondo, in cui la progettista a puntato tutto sulla dominanza del colore bianco per esaltare al massimo la luminosità degli ambienti

spettacolare infine la soluzione proposta dall’architetto virginia cosenza, che ha incentrato il suo progetto sull’alternanza tra un pavimento di mattonelle e uno splendido parquet dalle tonalità chiare generando una sensazione di movimento e di complessità che valorizza al meglio la struttura piuttosto semplice dell’appartamento

ecco tutti gli 8 progetti

Dichiarazione dei redditi 2014, come funzionano le detrazioni per le spese legate alla casa? Part. I

 

Dichiarazione dei redditi 2014, come funzionano le detrazioni per le spese legate alla casa? Part. I

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili in sede di dichiarazione dei redditi 2014. Quali sono i casi di sostituzione dell'Imu all'Irpef? Il reddito di un immobile adibito ad abitazione principale concorre alla formazione della base imponibile Imu? E i canoni di affitto non riscossi vanno comunque dichiarati?

iStock 000027664734SmallL'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare N/11E nella quale vengono date risposte alle domande poste dai Centri di assistenza fiscale sulla compilazione della dichiarazione dei redditi, in particolare sugli oneri deducibili e detraibili per il 2014 tra i quali gli interessi passivi, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, il bonus mobili, il rapporto Imu/Irpef.

Imu: l'Imposta Municipale Unica sostituisce l'Irpef e le relative addizionali in relazione al reddito fondiario di fabbricati non locati e de terreni non affittati. In particolare per l'anno 2013 la sostituzione viene applicata in tutte le ipotesi in cui è dovuta l'Imu, quindi sia per le rate dell'imposta, sia per la mini-Imu, e anche i caso di mancato versamento, ad esempio in caso di riconoscimento delle detrazioni o perché l'importo è inferiore al minimo da versare.

Abitazione principale: secondo l'art. 9, comma 9 del Dl 23/2011, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%. La definizione di "abitazione principale" è contenuta all'art. 10, comma 3-bis del Tuir: "si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente". Ad esempio, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un'unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'Imu, non dovrà far concorrere il reddito di quest'ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Diversamente, un contribuente che dimori abitualmente in un immobile posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso comune, possieda a titolo di proprietà un'unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'Imu, dovrà far concorrere il reddito di quest'ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui un proprietario di prima casa che consista in un fabbricato rurale possegga, nello stesso Comune, un altro immobile ad uso abitativo non locato e assoggettato a Imu.

Canoni di locazione non riscossi: in base alla legge secondo cui i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro percezione (art. 26, comma 1 del Tuir), anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale riscossione di esso. Pertanto, ove il reddito fondiario sia costituito dal canone di locazione, non è rilevante il canone effettivamente percepito dal locatore, bensì l'ammontare di esso contrattualmente previsto per il periodo di imposta di riferimento e per tutta la durata del contratto di locazione. Per le sole locazioni di immobili ad uso abitativo, l'articolo 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998, ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino. Quindi tali canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità dell'inquilino anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, al proprietario è riconosciuto un credito d'imposta pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti. Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto invece nessuna deroga. Dunque il canone, benchè non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto, e le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.

Dichiarazione dei redditi 2014, come funzionano le detrazioni per le spese legate alla casa? Part. II

Come funzionano gli interessi passivi del mutuo per l'acquisto della prima abitazione nel caso in cui il proprietario voglia accorpare un immobile adiacente? E se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, di cui uno a carico dell'altro? Per quali lavori e spese si ha diritto al bonus mobili? Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E.

j0431290-638x425Interessi passivi per mutuo: l'art. 15, comma 1 del TUIR consente la detrazione dall'Irpef di un importo pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati per mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l'acquisto dell'abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. La detrazione vale anche nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia.

  • Se il contribuente vuole acquistare un'unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale per accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per il secondo acquisto dopo che sia stato realizzato l'accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un'unica abitazione principale. La condizione che anche il secondo mutuo sia stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell'immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca, oppure mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000. L'immobile deve comunque essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, che deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l'importo degli interessi detraibili.
  • In caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; se un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. Ciò non vale in caso di mutuo stipulato per la costruzione dell'abitazione principale: in questa ipotesi, la quota di interessi del coniuge fisicamente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.

Bonus mobili ed elettrodomestici: gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono la fruizione del bonus sono quelli elencati nella Circolare 29/E del 2013, paragrafo 3.2. Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per consentire di accedere al bonus mobili, devono potersi configurare come restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti singole unità abitative, o quanto meno come interventi di manutenzione straordinaria, ossia "opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso", nonché come interventi di carattere innovativo destinati ad adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari. A questi ultimi corrispondono ad esempio interventi su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici.

Rimane comunque il presupposto che gli interventi finalizzati al risparmio energetico che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, perché tale bonus è riservato a quei contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il tetto di 96 mila euro di spese. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali con ritenuta del 4%, secondo le stesse modalità previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Resta anche la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte di credito e bancomat. Occorre conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso al 31 dicembre 2014 l'arco temporale entro cui è possibile sostenere le spese per l'acquisto dei mobili, senza introdurre alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei mobili. Pertanto, si conferma anche per il 2014 la possibilità di fruire del bonus mobili per i contribuenti che abbiano sostenuto, a decorrere dal 26 giugno 2012, spese per gli interventi edilizi. Ancora la Legge di Stabilità, stabilisce che la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spettano nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

bonus mobili e 730, 5 cose da sapere per non perdere le detrazioni

 

cosa fare per non perdere lo sconto nel 730 in materia di bonus mobili? lo spiega la circolare 11/e dell'agenzia delle entrate. si va dai lavori di ristrutturazione all'importo massimo dell'acquisto, passando per la modalità di pagamento. ecco cosa bisogna sapere

- lavori in casa: i lavori edilizi ai quali abbinare la detrazione sui mobili devono essere, almeno, di manutenzione straordinaria. ammessi anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico, purché si tratti della sostituzione di elementi essenziali degli impianti tecnologici con altri che permettano di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente. in ogni caso, non esiste un elenco di interventi e ogni contribuente deve orientarsi caso per caso

- niente sconto con acquisto box e risparmio energetico: l'acquisto del box e i lavori finalizzati al risparmio energetico non consentono di acquistare i mobili e gli elettrodomestici con lo sconto fiscale. chi compra o realizza box o posti auto non ha diritto al bonus mobili; chi fa interventi di riqualificazione energetica non può ottenere la detrazione per mobili ed elettrodomestici, perché quest'ultima va di pari passo con la detrazione sul recupero edilizio

- spesa massima e data di acquisto: la detrazione sugli arredi è riservata a chi beneficia dello sconto fiscale del 50% per il recupero edilizio. tale detrazione si applica alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, quindi si possono comprare i mobili quest'anno anche in relazione a interventi edilizi eseguiti, ad esempio, nell'autunno del 2012. c'è però un limite generale: gli arredi possono essere pagati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, ma il totale della spesa per mobili ed elettrodomestici è sempre 10mila euro

- scontrino anche senza codice fiscale: il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è riconosciuto solo se si paga con strumenti tracciabili. l'agenzia delle entrate ha spiegato che lo scontrino con il codice fiscale dell'acquirente e l'indicazione di "natura, qualità e quantità" dei beni acquistati equivale a tutti gli effetti alla fattura. è valido anche lo scontrino senza codice fiscale a condizione però che riporti le indicazioni sul tipo e il numero di mobili o elettrodomestici acquistati e sia riconducibile al titolare del bancomat "in base alla corrispondenza con i dati di pagamento"

- via libera ai mobili acquistati all'estero: nessun problema per i mobili acquistati all'estero, purché siano rispettate tutte le altre condizioni per accedere allo sconto fiscale. nel caso in cui il rivenditore non abbia un conto corrente in italia, l'ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero

mercoledì 21 maggio 2014

Tasi, quanto mi costi? Ecco quanto si spenderà nei Comuni che hanno già stabilito le aliquote 2014.

 

Tasi, quanto mi costi? Ecco quanto si spenderà nei Comuni che hanno già stabilito le aliquote 2014.

Si avvicina la scadenza per la pubblicazione delle delibere Tasi sul sito del Ministero dell'Economia, ma al momento solo 832 Comuni hanno deciso le aliquote, e di questi soltanto 514 hanno reso nota la propria delibera. In 12 città capoluogo l'imposta sui servizi indivisibili risulterà più cara dell'Imu, mentre sono 23 le città dove la spesa sarà meno onerosa del 2012.

Bergamo (+ 21 euro); Ferrara (+ 60 euro); Genova (+ 67 euro); La Spezia (+ 47 euro); Mantova (+ 89 euro); Milano (+ 64 euro); Palermo (+ 2 euro); Pistoia (+ 75 euro); Sassari (più 40 euro); Savona (+ 28 euro); Siracusa (+ 16 euro): l'elenco è quello delle città capoluogo nelle quali, secondo i calcoli della Uil Servizio Politiche Territoriali basato sullo studio delle delibere già pubblicate nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Tasi 2014 sarà più cara dell'Imu pagata nel 2012.

In totale sono 832 i Comuni che hanno deliberato le aliquote, ma soltanto 514 quelli che le hanno pubblicate sul sito del Mef. Il caos si preannuncia alle porte: non solo perché sono ancora migliaia i comuni che non hanno preso una decisione, ma anche perché, fra aliquote e detrazioni, si avranno oltre 75 mila combinazioni differenti di applicazione dell'imposta. E in molti casi i contribuenti dovranno sborsare più di quanto pagarono nel 2012 per l'Imu.

Fatta eccezione per Aosta e Pordenone, infatti, dove per le case non di lusso le aliquote sono state fissate rispettivamente al livello base dell'1 per mille e all'1,25 per mille, tutte le altre città hanno aumentato le aliquote sulle prime abitazioni. In undici Comuni, fra cui Ancona, Bologna, Cagliari, Cremona, Ferrara, Genova, La Spezia, Piacenza, Reggio Emilia, Torino e Vicenza, è stata adottata l'addizionale dello 0,8 per mille per la prima casa, che arriva così al 3,3 per mille. Soltanto Milano e Roma hanno deciso di aumentare la Tasi sulle seconde case, arrivando in questo caso all'11,4 per mille.

La spesa media per l'imposta, nelle città campione, è di 240 euro a famiglia, a fronte dei 267 euro pagati nel 2012 con l'Imu. A Torino mediamente la Tasi costerà 468 euro (475 euro era il costo dell'Imu); a Genova 439 euro (372 euro era il costo dell'Imu); a Milano 430 euro (396 euro era il costo dell'Imu); a Roma 410 euro (537 era il costo dell'Imu); a Ferrara 308 euro (248 euro era il costo dell'Imu); ad Ancona 306 euro (341 euro era il costo dell'Imu); a Bologna 301 euro (321 euro era il costo dell'Imu ); a Cagliari 264 euro (351 euro era il costo dell'Imu); a Palermo 154 euro (152 euro era il costo dell'Imu).

Secondo il Segretario Confederale della Uil Guglielmo Loy, ciò che emerge dalle detrazioni è che la quasi totalità, se si esclude Milano che introduce anche il reddito IRPEF, sceglie per le detrazioni la rendita catastale (detrazioni decrescenti con il crescere della rendita), altri, insieme a questa detrazione, introducono anche detrazioni per figli minori di 26 anni. Questo perché i Comuni intendono fare cassa con dati certi, come le rendite catastali, anziché introdurre criteri più equi, come il reddito ISEE, rispetto a rendite catastali "vetuste" oppure legate genericamente all'età dei figli a prescindere dalla loro condizione (occupati, disoccupati ecc).

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Tasi, quanto mi costi? Ecco quanto si spenderà nei Comuni che hanno già stabilito le aliquote 2014.
chiara.bianchi@soloaffitti.it (Chiara Bianchi)
Mon, 19 May 2014 16:31:55 GMT

Un pò di chiarezza IUC TARI TASI



Il problema è proprio capire quale tributo pagare, a quale tipo di  immobile si abbina e principalmente  quanto pagare. Il tutto considerando gli incrementi di aliquota, calcolati in punti percentuale, che ogni singolo comune potrà aggiungere all’aliquota base stabilita dalla norma di partenza.
Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza riepilogando la situazione.
SIGNIFICATO DELLE SIGLE – La Iuc (Imposta Unica Comunale) di fatto non esiste come tributo singolo da pagare, ma é una denominazione che  accorpa la Imu (Imposta Municipale Propria, defunta per la prima casa, ma operativa sugli altri immobili) e la Tari (Tassa Rifiuti), che si pagheranno separatamente.
La Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili), invece, avrà una sua propria quantificazione, come la Imu e la Tari.
SCADENZE DEI PAGAMENTI – Il versamento della prima rata di questi tributi al momento, resta  fissato al 16 giugno.
Le numerose richieste di proroga non sono state, per ora almeno, accolte.
REQUISITI BASE  – Vediamo nello specifico su quali immobili e per quali servizi si pagheranno questi tributi.
Iuc: comprende, come si è detto, Imu e Tari.
- Imu: viene abolita solo per la 1° casa ma resta per gli altri immobili. Si paga sul possesso del bene.
- Tari: avrà le stesse caratteristiche della Tarsu (Tassa Rifiuti Solidi urbani), quindi sarà dovuta da chi detiene l’immobile a qualunque titolo,dunque devono pagare, in quanto soggetti passivi, tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate,  situate nel territorio comunale. E’ pertanto tenuto al pagamento colui il quale dispone dei locali o dell’area, a prescindere dal titolo che legittima l’occupazione (proprietà, locazione, uso, ecc.), e soltanto nel caso di occupazione precaria, ad esempio in presenza di locazioni di breve durata (si pensi alla locazione per uso turistico) l'imposta è dovuta dal proprietario.
E’ inoltre opportuno precisare che nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare o di chiunque occupi aree e locali in comunione con altri, ciascuno dei coobbligati (conviventi, soci, ecc.) può essere tenuto al pagamento della totalità della tassa (in forza del cosiddetto "vincolo di solidarietà").

Le tariffe saranno stabilite dal Comune , L’imposta é dovuta per finanziare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, quindi si applica su tutti gli immobili suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Ricordiamo che sono esenti le superfici che producono rifiuti speciali e le aree scoperte pertinenziali (balconi, terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi)

L’imposta è composta di una quota fissa e di una variabile. La prima é a copertura dei costi fissi del servizio. La seconda per la fruizione del servizio da parte del contribuente. Le utenze domestiche pagano in funzione dei metri quadrati e del numero dei componenti il nucleo familiare. Le altre utenze pagano in funzione dei metri quadrati e degli indici medi di produttività dei rifiuti.

Per la definizione delle tariffe si deve aspettare il 30 giugno 2014 data in cui il ministero dell'Ambiente dovrebbe approvare un nuovo regolamento. Per il pagamento è necessario fare riferimento al proprio Comune che deve assicurare almeno due rate semestrali.


Tasi: L’imposta che come detto si applica sui servizi indivisibili comunali come illuminazione e polizia locale si applica sui fabbricati, compresa l'abitazione principale, e sulle aree fabbricabili. praticamente è stata istituita per coprire il mancato gettito ai Comuni dell’Imu per la 1° casa, ora definitivamente abolita. Ma di fatto ne è una duplicazione poiché, pur differenziandosi nell’aliquota da applicare, verrà utilizzata la stessa base imponibile, anche se la legge consente ai Comuni di deliberare autonomamente degli sconti per i non residenti. Contrariamente alla Tari, però, che viene pagata da chi utilizza l’immobile, la Tasi colpisce i proprietari. Ma con la particolarità che, trattandosi di un contributo versato al Comune per i servizi indivisibili (illuminazione e pulizia delle strade, ad esempio), sarà pagata anche dagli inquilini, se l’immobile è affittato, in una percentuale che varierà dal 10% al 30% .
LE ALIQUOTE – Per la Imu le aliquote non hanno subito variazioni rispetto alla norma originaria, mentre per la Tari, come abbiamo detto, saranno i Comuni a stabilire le tariffe da applicare. E con la Iuc, dunque, che appunto comprende Imu e Tari, non dovremmo avere problemi.
E’ la Tasi da guardare con sospetto. Vediamo perché. La legge di Stabilità indica per questo tributo un’aliquota da applicare che va da un minimo dell’ 1 per mille a un massimo del 2,5 per mille. Stabilisce però anche che la somma delle aliquote Tasi + Imu non potrà superare il 6 per mille per le abitazioni principali e il 10,6 per mille per gli altri immobili. Praticamente le aliquote massime dell’Imu. Ma successivi ritocchi alle aliquote hanno portato ad un aumento, che oscilla dallo 0,1 per mille allo 0,8 per mille. Quindi al momento il comune potrà deliberare un’aliquota Tasi fino a un massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8 = 3,3 per mille), arrivando dunque al tetto massimo Imu + Tasi dell’11,4 per mille (10,6 + 0,8 = 11,4 per mille).
UN CASO PARTICOLARE – Ma non finisce qui. Nel caso in cui si possieda un immobile, che non sia l’abitazione principale, che sia sfitto e si trovi nel comune in cui si ha la residenza, bisognerà considerare che su questo, oltre all’Imu come altra abitazione, alla Tari e alla Tasi, andrà pagata anche l’Irpef sulla prossima dichiarazione dei redditi, ma per fortuna solo al 50% di quanto dovuto.
E in questo caso sì, che le imposte da pagare sulla stessa casa diventano effettivamente quattro!

domenica 18 maggio 2014

Sono lecite le tettoie o verande non ancorate se piccole e aperte

 

L’eterno dilemma (occorre o non occorre il permesso?) continua:

Il Consiglio di Stato,  con sentenza n. 1777/2014 del 17 dicembre 2013 depositata il giorno 11 aprile 2014 si è pronunciato in merito all’esclusione dagli abusi edilizi di strutture non ancorate in modo fisso al pavimento, accogliendo il ricorso di primo grado.

Non occorre quindi chiedere  al Comune  il permesso di costruire qualora si intenda realizzare una “struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio”

Pertanto la veranda o la tettoia o il gazebo poggiati e non ancorati al pavimento non richiedono alcun titolo abilitativo.

Secondo il CdS, anche se la veranda è composta da pannelli che richiedono dei binari di scorrimento, la struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile.

Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di una struttura costituita da due pali dello spessore di 8,50 per 11,50 centimetri, poggiati sul pavimento del terrazzo a livello, e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 metri quadri, dell’altezza variabile da 2,80 a 2,10 metri, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 4 metri quadri a riparo del telo retraibile.

Dato che il Comune aveva inizialmente imposto la sospensione dei lavori e la demolizione di quanto realizzato, il proprietario dell’abitazione, che stava realizzando la veranda, aveva fatto ricorso al Tar.

Il Tribunale Amministrativo aveva però respinto il ricorso, confermando la decisione del Comune.

Parere opposto è stato invece espresso dal Consiglio di Stato, che nella struttura realizzata non ha visto né un aumento di volume e della superficie coperta né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio.

Come si legge nella sentenza del CdS, data la facilità con cui può essere rimossa e l’assenza di tamponature verticali, la veranda realizzata non può modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni.

Al contrario, ha concluso il CdS, la struttura deve essere considerata un arredo esterno con la funzione di riparo e protezione.

Una sorta di intervento di manutenzione volto a migliorare la fruizione temporanea dello spazio esterno, per cui non è necessario nessun titolo abilitativo.

In direzione simile, ma con alcuni distinguo, sembra andare il T.A.R. della Campania Sez. VIII con la sentenza n° 971 del 10.02.2014

La sentenza entra nel merito del titolo abilitativo ritenuto necessario e sufficiente per l’installazione di un gazebo.

Tali strutture non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, e quando per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.

Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico – edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un’evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 26 settembre 2008 n. 11309): ciò in quanto rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell’opera (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 23 novembre 2007 n. 11679).

Il T.A.R. campano conclude che l’edificazione del gazebo in questione non richiede il previo rilascio del permesso di costruire trattandosi di opera aperta su tutti i lati che non comporta la realizzazione di nuovi volumi:  in proposito, deve infatti richiamarsi l’indirizzo espresso dalla medesima sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 maggio 2013 n. 2396; 7 febbraio 2013 n. 789) secondo cui, in materia urbanistico – edilizia, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, e tale presupposto non si riscontra nel caso di una tettoia aperta su tutti i lati.

L’opera presenta inoltre un modesto impatto urbanistico e ridotta consistenza dimensionale: difatti, trattasi di una tettoia destinata al ricovero di autovetture delle dimensioni di mt. 3,20 x mt. 6,00 con struttura interamente bullonata e smontabile aperta su tutti i lati.

In conclusione
I parametri per realizzare un gazebo senza i titoli abilitativi (o al massimo con S.C.I.A.) sono:
- deve trattarsi di una struttura di modeste dimensioni rispetto alla superficie totale dell’immobile cui accede;
- non deve essere ancorata al pavimento dell’area, ma solo materialmente insistente sul medesimo;
- non deve realizzare una volumetria.

Diversamente argomentando, i parametri per realizzare un gazebo solo con il permesso di costruire sono:
- modifica dello stato dei luoghi;
- trasformazione urbanistica non atta a garantire il soddisfacimento di esigenze non temporanee (Cons. di Stato, sez. V, 20.06.2011, n. 3683);
- carattere non di assoluta temporaneità e precarietà (T.A.R. Bolzano, Trentino Alto Adige, 06.05.2005, n. 172);
- forte impatto visivo (Cons. di Stato, sez. IV, 30.07.2012, n. 4318);
- notevoli dimensioni (T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 13.05. 2011, n. 308).

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Cause di estinzione dell’usufrutto

 

estinzione-usufrutto

Il concetto di usufrutto, in particolare per quel che concerne gli immobili, sta a significare la possibilità, da parte di un soggetto definito come usufruttuario, di poter utilizzare di un bene immobiliare il cui reale proprietario (o nudo proprietario) è un altro soggetto. Per quanto riguarda l’estinzione di questo diritto, sono possibili diverse cause che andiamo a vedere nel dettaglio.

Le cause che portano all’estinzione dell’usufrutto

Innanzitutto, la prima causa per cui l’usufrutto può essere dichiarato estinto, è la morte del soggetto usufruttuario. In questo, come in tutti gli altri casi che vedremo in seguito, tutti i diritti personali di godimento che nel frattempo l’usufruttuario aveva reso possibili attraverso tale rapporto, vengono meno. (L’unico caso in cui restano validi i rapporti nati prima dell’estinzione è quello in cui è stato instaurato un contratto di locazione con un terzo individuo,  così da tutelare il diritto ad abitare finchè la durata del contratto non lo prevede – in questo caso si consulti l’articolo 999 del codice civile).

Il diritto di usufrutto ha una durata prevista di trenta anni: al termine di questo periodo, qualora l’usufruttuario è rappresentato da una persona giuridica, è prevista la corretta estinzione del rapporto.

Una terza ipotesi per cui è prevista l’estinzione è la prescrizione per mancato utilizzo, per più di venti anni, dell’immobile in usufrutto.

Cosa succede in caso di abuso del diritto

L’articolo 1015 del Codice Civile va ad approfondire il caso particolare dell’abuso di diritto di usufrutto: infatti, per ottenere l’estinzione di tale diritto, non bastano la mancata osservanza degli obblighi previsti per l’usufruttuario, nè una attività che venga ad oltrepassare determinati limiti prestabiliti.

L’abuso di tale diritto, deve considerasi come grave e persistente, ovvero vada a far diminuire in maniera notevole il valore dell’immobile stesso. In casi meno gravi, l’autorità giudiziaria potrebbe arrivare a mettere sotto osservazione il bene, attraverso una amministrazione apposita, oppure interevenire con un ammonimento ad opera dell’usufruttuario, con l’imposizione di una eventuale cauzione a tutela del diritto del nudo proprietario.

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riprogettare completamente il proprio appartamento con meno di 200 euro (fotogallery)

 

meno di 200 euro per riprogettare un appartamento. un sogno? no con il crowdsourcing, che applicato alla progettazione architettonica può permettere di rivoluzionare la propria abitazione. ne sono un esempio gli 11 progetti realizzati dai nostri collaboratori di cocontest, la piattaforma dedicata all'interior design

sono sempre di più le persone che da ogni parte del mondo si affidano al crowdsourcing per progettare l’interior design delle proprie case, uffici o negozi. ogni settimana nuovi designer ed architetti (giovani e meno giovani) scoprono di poter esprimere la propria creatività al di là dei confini geografici di residenza, grazie a piattaforme web come cocontest, rendendo questi tipi di servizi sempre più qualitativi e convenienti per i clienti

un esempio di questo trend ci viene fornito dai contest di interior design che ogni settimana si concludono su cocontest, tra cui questa settimana abbiamo selezionato la riprogettazione completa di un appartamento a roma. il contest è infatti un esempio perfetto delle virtù del crowdsourcing applicato alla progettazione architettonica e all’interior design

basta accennare che il cliente con un investimento di $250 (meno di 200 euro) ha ottenuto ben 11 diversi progetti da architetti e designer provenienti da ogni parte del mondo. i proprietari dell’immobile dovevano ristrutturare tutto l’appartamento di 125 metri quadrati, ripensando la distribuzione delle stanze per ottenere una netta separazione tra la zona giorno e quella notte

alla fine del concorso il progetto vincitore è risultato essere quello realizzato dall’architetto fabio scano, che all’interno del medesimo progetto ha realizzato diverse proposte giocando con la distribuzione funzionale degli ambienti

molto interessante anche la proposta realizzata dall’interior designer cileno c. milagros león garcía, che colpisce per l’ecletticità degli arredi e delle carte da parati proposte, in grado di trasformare completamente l’atmosfera, passando da una stanza all’altra della casa

infine, degno di citazione, il progetto realizzato dall’architetto italiano giuseppina bernabei, che ha presentato uno studio dell’illuminazione molto interessante, alternando controsoffitti e spazi a tutt’altezza per sfruttare al meglio i punti con illuminazione naturale

ecco tutti gli 11 progetti

riprogettare completamente il proprio appartamento con meno di 200 euro (fotogallery)
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Thu, 15 May 2014 06:46:00 GMT